Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine
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La soluzione suesposta può essere considerata una possibile alternativa per la riscossione della tassa su automobili e veicoli commerciali leggeri, sempre che siano adempiuti i requisiti per l’autorizzazione, mentre il chilometraggio dei veicoli commerciali pesanti sarà determinato tramite il sistema TTPCP con un apparecchio di registrazione GNSS/CN messo a disposizione da un fornitore.
b) Processo di riscossione
Di seguito sono spiegate le diverse fasi del processo di riscossione, cominciando dalla registrazione del veicolo imponibile fino al sanzionamento, secondo la Figura 19. Il presente rapporto non approfondisce il vero e proprio momento iniziale dell’intero processo, ossia l’informazione sulla nuova tassa e i conseguenti diritti e doveri. In proposito saranno tempestivamente predisposte misure e campagne d’informazione, sviluppate e approntate in funzione dei gruppi di destinatari, nell’ambito delle fasi di pianificazione e di realizzazione.
Figura 19: Processi fondamentali di riscossione della tassa
Determinazione Informazione Registrazione del Tassazione Incasso Controllo Perseguimento chilometraggio
Fase del pro- Spiegazione cesso
Registrazione Per i veicoli svizzeri la registrazione per la tassa coincide con l’immatricolazione del veicolo presso l’ufficio cantonale della circolazione stradale. Con una sola eccezione, i dati raccolti includono già tutte le informazioni rilevanti ai fini della tassazione. I dati sono inseriti nel SIAC, dove figurano quindi le persone e tutti i veicoli imponibili. In futuro si aggiungerà come nuovo elemento la percorrenza chilometrica al momento della messa in circolazione di un veicolo.
All’introduzione della tassa, tutti i veicoli in circolazione saranno quindi già registrati. Tuttavia, a partire da quel momento, ossia all’inizio dell’obbligo fiscale, dovranno essere trasmesse e rilevate le percorrenze chilometriche di tutti i veicoli. Per ovviare al rischio che le persone imponibili comunichino una percorrenza chilometrica troppo elevata, nella lettera informativa sarà segnalato che i dati forniti possono essere soggetti a verifiche, per esempio nell’ambito dei controlli della circolazione stradale o alle frontiere, ma anche con convocazioni mirate di veicoli scelti casualmente.
Determinazione Per determinare e trasmettere il chilometraggio, le persone imponibili potranno del scegliere tra l’autodichiarazione, ossia la comunicazione periodica della percorchilometraggio renza chilometrica del veicolo, o il servizio di un fornitore autorizzato. In entrambe le varianti, oltre al numero d’identificazione del veicolo (VIN) e al suo numero di targa, gli organi esecutivi ricevono soltanto il chilometraggio, quindi un dato puramente chilometrico, ma nessun geodato.
Il chilometraggio necessario per la determinazione della tassa è rilevato dall’UDSC. I dati chilometrici dei veicoli sono trasmessi al sistema d’informazione dell’UDSC dalle stesse persone imponibili tramite un portale web (autodichiarazione) o dai fornitori autorizzati (su incarico delle persone imponibili) tramite un’interfaccia. La frequenza della comunicazione è stabilita dal Consiglio federale secondo l’articolo 18 del progetto di legge federale concernente la tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici (legge sulla tassa per veicoli elettrici, LTVE).
Per maggiori dettagli in merito alle due varianti si rimanda alle spiegazioni alla lettera a) sistema di riscossione.
Tassazione La tassa dovuta sarà determinata in base al chilometraggio trasmesso dai fornitori autorizzati o dalle persone imponibili e rilevato dall’UDSC (ovvero calcolato in base alla percorrenza chilometrica trasmessa) e alla tariffa attribuita al relativo veicolo. In concreto, i dati registrati dal sistema d’informazione dell’UDSC saranno messi a disposizione dei Cantoni per la tassazione.