Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine
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Fase del pro- Spiegazione cesso
limitata e rende notevolmente più difficile perseguire le infrazioni fiscali che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero. Finché l’accesso ai registri automobilistici esteri non diventerà una realtà per gli organi di controllo e le apparecchiature di controllo automatizzate non potranno essere utilizzate in modo efficace, i trasgressori devono essere fermati immediatamente e puniti sul posto con la multa. Solo così alle persone domiciliate all’estero potrà essere accordato lo stesso trattamento giuridico di quelle domiciliate in Svizzera.
Questo processo di controllo corrisponde a quello del contrassegno elettronico. Se i controlli sono effettuati sulle strade nazionali, sarà sufficiente un’unica interrogazione del sistema per verificare il pagamento corretto di ambedue le tasse.
Se da un controllo risulta che per il veicolo in questione la tassa forfettaria non è stata pagata né si è provveduto a registrarlo per la tassa sul chilometraggio, sarà inflitta una multa di 200 franchi.
b) Processo di riscossione della tassa sul chilometraggio
In alternativa al pagamento della tassa forfettaria, i veicoli immatricolati all’estero possono essere tassati anche in base al chilometraggio. Tuttavia, a causa dell’impostazione fortemente decrescente della tassa forfettaria, è improbabile che l’imposizione in funzione della distanza sia conveniente persino per i lavoratori frontalieri che percorrono quotidianamente solo brevi tratte in Svizzera.
Le modalità di riscossione della tassa sul chilometraggio sono sostanzialmente le stesse per le automobili e i veicoli commerciali leggeri svizzeri ed esteri, ma per i veicoli esteri la riscossione della tassa non compete ai Cantoni, bensì esclusivamente alla Confederazione. Un’altra differenza significativa è che la registrazione, la determinazione del chilometraggio e l’incasso competono a un fornitore autorizzato dalla Confederazione (analogamente al servizio di telepedaggio SET per i veicoli commerciali pesanti). Ciò significa che per la determinazione della tassa sul chilometraggio le persone imponibili con veicoli immatricolati all’estero non possono optare per l’autodichiarazione, bensì devono utilizzare il servizio di un fornitore autorizzato.
Di seguito sono trattate solo le differenze rispetto ai veicoli immatricolati in Svizzera secondo il punto 2.1.6.3.
Figura 21: Processo di riscossione della tassa sul chilometraggio Fase del pro- Spiegazione cesso
Registrazione I veicoli immatricolati all’estero non sono registrati nel SIAC, pertanto devono essere dichiarati alla Confederazione tramite un portale web. Alla registrazione provvede un fornitore autorizzato dalla Confederazione. Le informazioni richieste sono le seguenti:
• informazioni sul fornitore;
• informazioni sul detentore del veicolo;
• numero d’identificazione del veicolo (VIN);
• targa ufficiale e Paese d’immatricolazione del veicolo;
• categoria fiscale;
• indicazione del tipo di propulsione, ossia BEV o PHEV;
• peso totale massimo autorizzato o massa totale consentita nel Paese di origine in chilogrammi.
Determinazione I chilometri percorsi nel territorio doganale sono determinati da un fornitore autodel rizzato come per le automobili e i veicoli commerciali leggeri svizzeri. Tuttavia, il chilometraggio fornitore comunica il chilometraggio all’UDSC ogni giorno in cui il veicolo circola in Svizzera.