Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine

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Riscossione per la categoria fiscale «veicoli commerciali pesanti per il trasporto di merci»

I veicoli commerciali pesanti a propulsione elettrica adibiti al trasporto di merci sono oggi esentati dalla TTPCP secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera k dell’ordinanza del 27 marzo 202446 concernente la tassa sul traffico pesante (ordinanza sul traffico pesante, OTTP). L’OTTP prevede tuttavia l’obbligo di determinare il chilometraggio anche per i veicoli elettrici. Il 28 maggio 2025 il Consiglio federale ha inoltre adottato il messaggio47 concernente la modifica della legge sul traffico pesante (ulteriore sviluppo della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni). Il progetto prevede l’inclusione dei veicoli elettrici nella TTPCP a partire dal 2029. Al momento dell’introduzione della tassa sarà quindi a disposizione la soluzione completa per la riscossione della TTPCP che servirà per la tassazione di questo genere di veicoli. I dati di base registrati e i chilometraggi determinati per la TTPCP sono sufficienti per determinare la tassa sui veicoli elettrici, dal momento che ambedue le tasse sono calcolate sulla stessa base, ossia la distanza percorsa nel territorio doganale e la tariffa graduata secondo il peso totale autorizzato del veicolo o il peso del convoglio per le combinazioni di veicoli.

Per i veicoli commerciali pesanti, adibiti al trasporto di merci, l’imposizione avviene nell’ambito della TTPCP. Alla riscossione della tassa si applicano quindi le disposizioni della sezione 4 LTTP. Per i dettagli si rimanda agli atti normativi e ai commenti relativi alla TTPCP.

Se viene constatata un’infrazione fiscale, si applicano le disposizioni penali della LTVE, che sostanzialmente coincidono con le disposizioni penali della LTTP. Se un atto costituisce una fattispecie della LTVE e, contestualmente, della LTTP, occorre osservare la norma del concorso di infrazioni secondo l’articolo 194 LUDSC. Le infrazioni sono perseguite e giudicate dall’UDSC conformemente alla LUDSC e alla DPA.

Riscossione per la categoria fiscale «veicoli commerciali pesanti per il trasporto di per-

sone»

I veicoli commerciali pesanti adibiti al trasporto di persone, ossia autobus, autosnodati e automobili pesanti con un peso totale superiore a 3,5 tonnellate, sono soggetti alla tassa forfettaria sul traffico pesante, per cui non sono ancora integrati nel sistema di riscossione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP)48. Per quanto riguarda il sistema di riscossione della tassa sui veicoli elettrici che rientrano in questa categoria fiscale sono quindi necessarie considerazioni distinte, in particolare valutando se rilevare il chilometraggio in Svizzera con la soluzione adottata per le automobili o tramite il sistema TTPCP.

Il progetto di legge stabilisce che, in linea di principio, anche la tassa sui veicoli commerciali pesanti adibiti al trasporto di persone sarà riscossa tramite il sistema TTPCP applicando le disposizioni di cui alla sezione 4 LTTP.

Il progetto di legge prevede peraltro la possibilità di chiedere all’UDSC la riscossione della tassa per i veicoli commerciali pesanti adibiti al trasporto di persone immatricolati in Svizzera secondo le disposizioni della LTVE. Per i veicoli svizzeri si applicherebbe quindi la stessa modalità di riscossione prevista per le automobili e i veicoli commerciali leggeri (v. punto 2.1.6.2). Ciò significa che il chilometraggio può essere determinato non solo utilizzando un apparecchio messo a disposizione da un fornitore autorizzato ma anche sulla base dei dati digitali del veicolo, o comunicato tramite l’autodichiarazione della percorrenza chilometrica. In questi casi non è invece concessa una deduzione forfettaria per i chilometri percorsi all’estero. Il processo di riscossione corrisponderebbe a quello applicato alle automobili. Anche per quanto riguarda il controllo e il perseguimento, si rimanda alle spiegazioni relative alle automobili.

46 RS 641.811

47 FF 2025 2133

48 Attualmente nessuno dei fornitori del SET equipaggia gli autobus da viaggio con un apparecchio di rilevazione SET compatibile con i sistemi GNSS/CN, poiché non esiste ancora un mercato per questo tipo di dispositivi. Oggi, in nessun Paese europeo i veicoli pesanti adibiti al trasporto di persone sono assoggettati a una tassa determinata in base alla distanza percorsa tramite un sistema GNSS/CN, tuttavia numerosi autobus da viaggio utilizzano dispositivi DSRC per il pagamento dei pedaggi autostradali e dispongono di un identificativo via radio analogo a un apparecchio di rilevazione SET.