Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine
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Fase del pro- Spiegazione cesso
Tassazione L’UDSC stabilisce l’importo della tassa dovuta sulla base del chilometraggio nel territorio doganale comunicato e del peso totale del veicolo. Emette quindi la decisione d’imposizione e la invia al fornitore, che la rende accessibile alla persona imponibile.
Se questi considera errato l’importo fatturato dal fornitore, deve contestare la fattura al fornitore entro il termine di opposizione. Il fornitore esamina la contestazione e, se necessario, procede ai necessari accertamenti con l’UDSC. Se la contestazione non è di sua competenza, la trasmette all’UDSC.
Incasso La tassa viene pagata all’UDSC sulla base di un conteggio periodico tramite il fornitore di cui la Confederazione verifica la solvibilità. Il fornitore deve procedere all’incasso presso la persona imponibile a proprio rischio.
In caso di mancato pagamento della fattura nonostante l’invio di un sollecito, ai veicoli interessati verrà rifiutata l’entrata nel territorio doganale fino al pagamento della tassa dovuta.
Controllo Se durante il controllo di un veicolo estero viene constatato il mancato pagamento della tassa forfettaria, è necessario verificare se, per il veicolo in questione, è stato inserito nel sistema d’informazione un contratto con un fornitore per la determinazione del chilometraggio. In tal caso, si applicano gli stessi meccanismi di controllo dei veicoli svizzeri per quanto concerne la corretta determinazione del chilometraggio. Dal momento che i chilometri sono di norma percorsi prevalentemente all’estero, la percorrenza chilometrica non può servire per plausibilizzare il chilometraggio comunicato. A differenza di quanto avviene per i veicoli svizzeri, la percorrenza chilometrica dei veicoli esteri non deve quindi essere comunicata regolarmente. Per questo motivo, occorre basarsi sull’obbligo dei fornitori autorizzati di garantire in qualunque momento l’osservanza delle condizioni di autorizzazione, che la Confederazione deve verificare nell’ambito di audit.
Perseguimento Se viene constatata un’infrazione fiscale per un veicolo registrato per la tassa sul chilometraggio, si applicano le disposizioni penali a tenore della LTVE. Le infrazioni sono perseguite e giudicate dall’UDSC conformemente alla LUDSC e alla DPA.
Riscossione per i veicoli esteri della categoria fiscale «veicoli commerciali pesanti per il trasporto di persone»
Generalmente i veicoli commerciali pesanti sono destinati all’uso commerciale. Per evitare distorsioni della concorrenza nel settore dei trasporti è dunque indispensabile che i veicoli svizzeri ed esteri siano tassati allo stesso modo. Per i veicoli commerciali pesanti adibiti al trasporto di persone e immatricolati all’estero è dunque esclusa una tassa forfettaria come per le automobili estere. Nel contempo, per i viaggi occasionali in Svizzera dovrà essere disponibile una modalità di rilevazione più semplice possibile. La soluzione prevista per le automobili svizzere non è quindi praticabile.
Dovrà essere utilizzato il sistema TTPCP per determinare il chilometraggio e la tassa da riscuotere sui veicoli commerciali pesanti esteri per il trasporto di persone. L’uso del servizio nazionale di pedaggio manuale (NMTS) della TTPCP potrebbe generalmente rappresentare la soluzione preferita, poiché è previsto per i veicoli tuttora sprovvisti di un sistema di rilevazione al momento dell’entrata nel territorio doganale.
In caso di permanenze frequenti in Svizzera, la persona imponibile può anche avvalersi dei servizi di un fornitore autorizzato nell’ambito della TTPCP, che determina il chilometraggio utilizzando un proprio sistema di rilevazione (v. anche la nota 48).
Anche le altre fasi del processo, dalla determinazione della tassa all’incasso fino al controllo e al sanzionamento, corrispondono alla soluzione TTPCP.
Riscossione per i veicoli esteri della categoria fiscale «motoveicoli»
Anche i veicoli immatricolati all’estero della categoria fiscale «motoveicoli» sono imponibili. La tassa forfettaria deve essere pagata prima del viaggio nel territorio doganale e per l’intera permanenza