Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine

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Riscossione per la categoria fiscale «motoveicoli»

Come esposto al punto 2.1.3.5, sui veicoli svizzeri della categoria fiscale «motoveicoli» è riscossa una tassa forfettaria, ossia un forfait annuale differenziato per categoria di peso.

Per ogni veicolo registrato, il detentore deve pagare annualmente l’imposta cantonale sui veicoli a motore nel Cantone di domicilio. Le rispettive legislazioni cantonali disciplinano il termine e le modalità di pagamento. Sarebbe opportuno riscuotere la tassa forfettaria sui motoveicoli a propulsione elettrica unitamente all’imposta cantonale sui veicoli a motore affidandone il compito ai Cantoni. Il periodo di conteggio può essere allineato a quello dell’imposta cantonale sui veicoli a motore.

Gli uffici cantonali della circolazione stradale dispongono di tutti i dati necessari per la determinazione della tassa e l’incasso. La riscossione della tassa forfettaria sui motoveicoli non comporta oneri e costi aggiuntivi notevoli. Oggi i Cantoni riscuotono già la TTPCP per conto della Confederazione. Se la tassa forfettaria dovesse essere riscossa dalla Confederazione, si verrebbero invece a creare sovrapposizioni e ulteriori costi. In caso di messa fuori circolazione, la tassa sarà restituita proporzionalmente, come avviene per l’imposta sui veicoli a motore.

La persona imponibile che non paga entro i termini previsti viene sollecitato al pagamento. Se il sollecito rimane infruttuoso, l’ufficio cantonale della circolazione stradale revoca la licenza di circolazione e ritira la targa del veicolo.

Riscossione per la categoria fiscale «ciclomotori»

Sui veicoli svizzeri che rientrano nella categoria fiscale «ciclomotori» viene riscosso un forfait annuale pari a 25 franchi. In considerazione del dispendio amministrativo sproporzionato per la riscossione rispetto alle entrate, i ciclomotori esteri sono esentati dalla tassa. Anche l’esecuzione, in particolare l’applicazione, sarebbe difficile da gestire.

I ciclomotori assoggettati all’obbligo fiscale hanno una targa d’immatricolazione rilasciata dal Cantone di domicilio del detentore, tuttavia questi veicoli non sono per il momento ancora registrati nel SIAC. Il rilascio della targa presuppone il pagamento di un’assicurazione di responsabilità civile collettiva e, in numerosi Cantoni, di una marca di controllo o di un contrassegno. La procedura è disciplinata dai Cantoni.

Dal punto di vista della riscossione, soprattutto in termini di efficienza e accettazione da parte della popolazione, è opportuno che la tassa sia fatturata insieme alle rispettive tasse cantonali. I dati di base necessari sono già registrati presso gli uffici competenti e non devono essere rilevati nuovamente.

In considerazione dell’esiguità della tassa e in linea con la regolamentazione concernente l’assicurazione collettiva e la marca di controllo, per i ciclomotori elettrici non è possibile richiedere la restituzione pro rata della tassa già pagata.

La procedura di incasso segue le disposizioni cantonali.

Riscossione per i veicoli esteri delle categorie fiscali «automobili» e «veicoli commer-

ciali leggeri»

Anche i veicoli immatricolati all’estero sono imponibili. Tuttavia, come esposto al punto 2.1.4, per la riscossione basata sul chilometraggio sorgono rapidamente difficoltà. Non essendo rilevati nel SIAC, questi veicoli dovrebbero essere prima registrati in Svizzera. Inoltre, sarebbe necessario determinare il chilometraggio ricorrendo a una delle soluzioni descritte al punto 2.1.6.2. Dato che generalmente il chilometraggio è percorso in gran parte all’estero, è esclusa la comunicazione periodica della percorrenza chilometrica per i veicoli esteri. Secondariamente, l’onere iniziale da sostenere per una soluzione tecnica tramite un fornitore autorizzato sarebbe sproporzionato in considerazione delle generalmente poche e brevi tratte percorse in Svizzera e delle modeste entrate fiscali previste. Inoltre, la riscossione e il perseguimento all’estero di eventuali infrazioni comporterebbero un notevole dispendio e sarebbero difficili o impossibili da eseguire.

Per questi motivi, il modello tariffario per le automobili e i veicoli commerciali leggeri esteri prevede una tassa forfettaria. Tuttavia, nell’ottica della parità di trattamento, le persone imponibili straniere sono libere di decidere se registrarsi per la tassa sul chilometraggio ed essere tassate come i contribuenti svizzeri.