Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine

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Fase del pro- Spiegazione cesso

Per sfruttare le sinergie e avvalersi dei processi esistenti, le decisioni di tassazione sono comunicate dai Cantoni. Gli uffici cantonali della circolazione stradale rilevano e gestiscono tutti i dati concernenti il veicolo e sono già in contatto con le persone imponibili, per le quali è peraltro importante potersi rivolgere sempre allo stesso interlocutore, possibilmente unico, in caso di domande concernenti le imposte sui veicoli a motore e quindi anche per la tassazione. La Confederazione dovrebbe invece ancora costruire e consolidare le relazioni con i soggetti imponibili e i relativi processi, il che comporterebbe problematiche non irrilevanti.

In mancanza di dati utili sul chilometraggio, la tassa è determinata d’ufficio.

Incasso La tassa viene riscossa dai Cantoni. Alla modalità di pagamento si applica la LUDSC e a livello di ordinanza si stabiliranno anche la periodicità e le scadenze, tenendo conto per quanto possibile delle modalità cantonali di pagamento delle imposte sui veicoli a motore e delle disposizioni cantonali applicabili di volta in volta. In analogia con le imposte cantonali sui veicoli a motore, è dunque previsto che sulla tassa sia versato un anticipo basato su una stima del chilometraggio futuro.

Anche i provvedimenti amministrativi, tra cui il rifiuto o la revoca della licenza di circolazione e il ritiro della targa, saranno emanati dagli uffici cantonali della circolazione stradale dopo sollecito infruttuoso della persona imponibile. Ciò avviene se la tassa non è pagata, non sono corrisposti gli anticipi né le prestazioni di garanzia, non viene fornita la dovuta collaborazione nella determinazione del chilometraggio imponibile o se un apparecchio di registrazione guasto non viene né riparato né sostituito. Se una di queste condizioni è adempiuta, anche l’UDSC può chiedere all’autorità cantonale competente per l’ammissione alla circolazione di rifiutare o revocare la licenza di circolazione e di ritirare la targa nei confronti dei detentori di veicoli tassati tramite il sistema TTPCP.

Controllo Le possibilità e le esigenze di controllo sono già state trattate nelle spiegazioni sul sistema di riscossione alla lettera a), ma qui si approfondiscono i principali aspetti.

La correttezza delle percorrenze chilometriche trasmesse periodicamente può essere verificata soprattutto con il rilevamento effettuato in occasione dei controlli dei veicoli a motore nonché al momento della messa in circolazione e fuori circolazione di un veicolo.

I dati generati in forma digitale dai veicoli connessi alla rete possono essere difficilmente manipolati o falsificati. Non è necessario effettuare controlli sistematici.

In caso di utilizzo di altri sistemi di rilevazione di un fornitore, il rischio principale è rappresentato dalla disattivazione temporanea degli apparecchi per impedire la registrazione del chilometraggio. Per i dispositivi GNSS/CN classici, al momento del rilascio dell’autorizzazione il fornitore deve quindi dimostrare in modo verificabile come impedire manipolazioni abusive. Se si utilizzano dongle, che attingono i dati chilometrici dall’elettronica di bordo, le condizioni di autorizzazione devono prevedere che lo scollegamento del dongle sia rilevato e comunicato al fornitore. Molti dongle oggi ottenibili sul mercato lo consentono. I fornitori sarebbero obbligati ad approfondire tali anomalie.

Nell’ambito della procedura di autorizzazione l’UDSC verifica la correttezza e la sicurezza dei dati registrati e della comunicazione del chilometraggio imponibile da parte dei fornitori e li vincola a osservare le disposizioni in materia di protezione dei dati. Una volta rilasciata l’autorizzazione, l’osservanza delle condizioni sarà verificata in occasione degli audit condotti dall’UDSC.

Nell’insieme si prevede che non sarà necessaria un’intensa attività di controllo dal momento che il chilometraggio è determinato mediante il contachilometri dei veicoli elettrici, la cui lettura ufficiale ha luogo in occasione dei collaudi periodici dei veicoli.

Perseguimento Se viene constatata un’infrazione fiscale, si applicano le disposizioni penali della LTVE. Le infrazioni sono perseguite e giudicate dall’UDSC conformemente alla LUDSC e alla legge federale del 22 marzo 197445 sul diritto penale amministrativo (DPA).

45 RS 313.0