Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 56Fedlex · Rapporto esplicativo

Oltre alla tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici, e a prescindere da essa, sarà modificata la regolamentazione dell’impiego dei prodotti netti dell’imposta sugli autoveicoli. L’articolo 86 capoverso 2 lettera b è adattato nell’ambito delle misure di correzione del bilancio della Confederazione, volte a ridurre gli elevati deficit strutturali attesi.

Articolo 86

Capoverso 2

Lettera b

Con l’entrata in vigore del FOSTRA nel 2018, il prodotto netto dell’imposta speciale di consumo sulle automobili (art. 131 cpv. 1 lett. d Cost.; «imposta sugli autoveicoli») è stato interamente assegnato con destinazione vincolata al FOSTRA conformemente all’articolo 86 capoverso 2 lettera b. Prima del 2018, il prodotto netto dell’imposta confluiva totalmente nel bilancio generale della Confederazione. La nuova normativa prevede che almeno il 50 per cento del prodotto netto sia attribuito al FOSTRA. Consente di utilizzare una parte dell’imposta sugli autoveicoli per il bilancio generale della Confederazione laddove necessario, per esempio quando si tratta di rispettare le disposizioni imposte dal freno all’indebitamento.

Lettera d

Con la formulazione vigente, il prodotto netto della tassa sui veicoli a motore che impiegano mezzi di propulsione diversi dai carburanti di cui all’articolo 131 capoverso 1 lettera e Cost. è conferito interamente al FOSTRA. La disposizione viene modificata per consentire in futuro di assegnare una quota del prodotto netto della nuova tassa al FSTS come pure al bilancio generale della Confederazione. Il tenore dell’articolo è modificato affinché i fondi confluiscano nei rispettivi strumenti di finanziamento nella stessa proporzione in cui avveniva sinora con le imposte sugli oli minerali.

Nel calcolo delle quote occorre considerare che le tariffe della nuova tassa sono aumentate di un equivalente IVA (v. punto 2.1.5). Le risultanti maggiori entrate confluiranno interamente nel bilancio generale della Confederazione, in analogia con l’IVA sull’attuale imposta sugli oli minerali. In considerazione di questo effetto, la quota della nuova tassa da assegnare al FOSTRA deve ammontare almeno al 38 per cento, che corrisponde al supplemento fiscale sugli oli minerali, conferito interamente al FOSTRA. Il 38 per cento della nuova tassa riflette quindi l’attuale quota del supplemento sul gettito complessivo delle imposte sugli oli minerali (incluso l’equivalente IVA). Poiché un ulteriore 10 per cento dell’imposta sugli oli minerali confluisce «di norma» nel FOSTRA, occorre tenerne conto in modo adeguato stabilendo per la nuova tassa una forchetta per la quota del FOSTRA. Questa forchetta può arrivare al massimo al 44 per cento per corrispondere al disciplinamento dell’imposta sugli oli minerali.

La forchetta dal 38 al 44 per cento crea quindi un margine di manovra di 6 punti percentuali, che corrisponde all’attuale margine discrezionale del Parlamento, il quale può decidere se assegnare il 10 per cento dell’imposta di base a favore del FOSTRA o del bilancio generale della Confederazione. Il limite superiore del 44 per cento riflette la quota del supplemento con l’aggiunta del 10 per cento dell’attuale imposta di base sul gettito complessivo (incl. l’equivalente IVA).

Questo disciplinamento garantisce che la nuova tassa offra la stessa flessibilità nella distribuzione dei fondi del vigente sistema delle imposte sugli oli minerali. Nel contempo assicura che tutti gli strumenti beneficino in proporzione della nuova tassa nella stessa misura di quanto avviene con le imposte sugli oli minerali.

Lettera e

Si tratta di una modifica di tecnica legislativa senza ripercussioni materiali. Per rendere la lettura più scorrevole, l’attuale formulazione macchinosa è suddivisa nei numeri 1 e 2. Inoltre, l’ultima parte della disposizione vigente (…ma al massimo a 310 milioni di franchi …) viene scorporata nel nuovo capoverso 2bis, poiché si applica anche alla nuova tassa.

Lettera ebis

La nuova lettera ebisgarantisce che, conformemente all’articolo 131 capoverso 2 lettera b, anche con la nuova tassa sia conferita al fondo un’ulteriore quota del prodotto netto, come nel caso dell’imposta sugli oli minerali. Per ottenere un sistema equivalente a quello attuale, segnatamente con la lettera e, che disciplina l’assegnazione dell’imposta speciale di consumo sui carburanti (eccetto i carburanti per l’aviazione), la quota è stata stabilita al 6 per cento del prodotto netto. Le lettere e ed ebissono correlate alle