Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine

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Il titolo terzo sulla riscossione dei tributi disciplina, tra l’altro, la responsabilità solidale, la modalità di pagamento, gli interessi, la prescrizione, la garanzia dei crediti, la riscossione posticipata nonché il condono dei tributi e l’esecuzione di crediti.

Il titolo quinto disciplina il diritto procedurale e la tutela giurisdizionale. Stabilisce tra l’altro che i debitori del tributo devono collaborare all’accertamento dei fatti. Il campo di applicazione dell’obbligo generale di collaborazione previsto dalla disposizione è molto ampio, ma è limitato dal principio di proporzionalità. Pertanto, le parti devono compiere tutte le attività di collaborazione, da esse ragionevolmente esigibili, adeguate e necessarie ai fini di un’imposizione completa e corretta. La decisione sul tipo di collaborazione richiesto è a discrezione dell’UDSC.

Inoltre, il titolo sesto disciplina il controllo, il titolo settimo le attribuzioni dell’UDSC, il titolo ottavo il trattamento dei dati, il titolo nono l’assistenza amministrativa e il titolo decimo il perseguimento penale.

Articolo 3 Autorità competente

Capoverso 1

Il capoverso 1 precisa che l’esecuzione della LTVE compete all’UDSC.

Capoverso 2

Il Consiglio federale può coinvolgere nell’esecuzione i Cantoni e organizzazioni private. Allo stato attuale non è chiaro fino a che punto e in quale misura saranno coinvolte organizzazioni private, tuttavia i controlli potranno essere parzialmente effettuati insieme a quelli dei contrassegni, che secondo l’articolo 18 capoverso 3 LUSN possono essere delegati a terzi. Anche i controlli nell’ambito della riscossione della tassa sul traffico pesante si basano tra l’altro su dati registrati da unità mobili di rilevazione private (v. art. 90 cpv. 4–6 OTTP); questi dati sono utilizzati a fini di controllo per i veicoli commerciali pesanti tassati con il sistema della TTPCP pure secondo la LTVE. È dunque presumibile che il Consiglio federale coinvolgerà organizzazioni private in particolare per i controlli.

Capoverso 3

L’importo dell’indennità per le autorità coinvolte nell’esecuzione della LTVE sarà stabilito dal Consiglio federale nel senso di un’armonizzazione con le imposte di consumo e le tasse d’incentivazione riscosse dall’UDSC.

Sezione 2: Obbligo fiscale

Articolo 4 Oggetto della tassa

La legge prevede che siano tassati i viaggi di tutti i veicoli elettrici immatricolati per la circolazione stradale. Ciò vale per i veicoli immatricolati in Svizzera e per quelli all’estero, muniti di una targa. La tassa è riscossa su tutti i chilometri percorsi (=chilometraggio) nel territorio doganale in Svizzera analogamente alla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni. Il criterio del territorio doganale è necessario perché consente di utilizzare, per la riscossione del tributo sui veicoli pesanti, lo stesso sistema di quello della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni. Il territorio doganale comprende anche il territorio del Principato del Liechtenstein, al quale compete tuttavia decidere se in futuro intenderà riscuotere una tassa sui veicoli elettrici. Se il Principato optasse per un’altra soluzione, il campo di applicazione territoriale della tassa sui veicoli elettrici dovrebbe essere modificato di conseguenza.

Articolo 5 Esenzioni

Capoverso 1

Lettera a: i veicoli del cosiddetto settore «non-road» (veicoli non progettati per circolare su strada) non sono imponibili per i motivi menzionati al punto 2.1.2. A questo settore sono attualmente attribuiti i seguenti generi di veicoli secondo l’OETV:

• trattori (agricoli; art. 11 cpv. 2 lett. h)

• macchine semoventi (art. 13 cpv. 3 lett. a)

• carri di lavoro (agricoli; art. 13 cpv. 3 lett. b)53

• carri con motore (agricoli; art. 11 cpv. 2 lett. g)

53 Vi rientrano anche i veicoli adibiti alla preparazione di piste per i quali, conformemente all’art. 18 cpv. 1ter LIOm, l’imposta sugli oli minerali è in gran parte restituita.