Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 58Fedlex · Rapporto esplicativo
Capoverso 2
Qui sono specificati i veicoli considerati elettrici ai sensi della presente legge: da un lato i veicoli elettrici a batteria (BEV), dall’altro i veicoli ibridi plug-in (PHEV). Sono veicoli dotati di una presa per la ricarica e alimentati da una fonte esterna con energia elettrica che viene immagazzinata in una batteria.
I BEV sono alimentati esclusivamente da un motore elettrico. L’energia viene erogata dalla batteria nel veicolo che è caricata tramite la rete elettrica esterna. Una parte dell’energia viene recuperata durante la frenata e immessa nella batteria.
I PHEV sono dotati di un motore a combustione e di un motore elettrico, alimentato da una batteria. Così come per i BEV, anche qui la batteria è caricata da una fonte esterna di energia elettrica. Sono assoggettati alla tassa anche i cosiddetti veicoli «Range-Extender»51 (veicoli ad autonomia estesa). Si tratta sostanzialmente di veicoli elettrici dotati anche di un motore a combustione che utilizza carburante per azionare un generatore che produce elettricità e così carica la batteria. I veicoli ad autonomia estesa sono equiparati ai PHEV.
Non sono invece assoggettati alla tassa i cosiddetti veicoli «mild hybrid» e «full hybrid» (HEV), che non hanno una presa per la ricarica, pertanto la batteria non è caricata da una fonte esterna di energia. A questi veicoli si applicano le imposte sugli oli minerali. Neppure i veicoli a celle a combustibile (Fuel Cell Electric Vehicle; FCEV) sono assoggettati alla tassa sui veicoli elettrici, poiché non sono dotati di una presa per la ricarica elettrica. In questi veicoli l’idrogeno erogato viene convertito in elettricità soltanto all’interno del veicolo. In futuro, tuttavia, l’idrogeno sarà assoggettato all’imposta sugli oli minerali a prescindere dal fatto che sia utilizzato direttamente nel motore a combustione o trasformato in elettricità nelle celle a combustibile (v. anche i commenti all’all. 1 n. 1 art. 2 cpv. 2bisLIOm).
Articolo 2 Applicabilità della legge sui compiti dell’UDSC
Capoverso 1
La legge sui compiti dell’UDSC (LUDSC) ha tra i suoi obiettivi di armonizzare l’esecuzione e creare le condizioni per procedure semplici ed economiche, segnatamente per la riscossione dei tributi spettante all’UDSC. La LUDSC pone dunque le basi giuridiche per la digitalizzazione nonché la semplificazione e l’armonizzazione dell’esecuzione di atti normativi di natura fiscale.
L’esecuzione della presente legge è delegata all’UDSC (v. art. 3), pertanto l’articolo 2 stabilisce che la LUDSC è applicabile anche alla riscossione della tassa sui veicoli elettrici, salvo disposizioni contrarie della LTVE. Le disposizioni della LUDSC rilevanti per la riscossione della tassa riguardano per esempio le competenze dell’UDSC, il trattamento dei dati, i controlli, l’assistenza amministrativa, la tutela giurisdizionale o il perseguimento penale che non sono disciplinati anche nella LTVE o lo sono soltanto a titolo complementare laddove necessario.
La LUDSC non è ancora in vigore, ma è stata adottata dall’Assemblea federale il 20 giugno 202552. Nella procedura di consultazione si rinuncia pertanto a trasporre le pertinenti disposizioni della LUDSC nel progetto di legge. Al loro posto, l’articolo 2 rimanda all’applicabilità della LUDSC.
Capoverso 2
Le disposizioni della LUDSC concernenti la dichiarazione delle merci e della riscossione dei tributi si applicano, per analogia, alla LTVE, poiché con la riscossione della tassa sui veicoli elettrici l’oggetto dell’imposizione non sono le merci imponibili bensì i chilometraggi percorsi. Nonostante le differenze talora considerevoli tra la riscossione dei tributi all’importazione e all’esportazione nel traffico transfrontaliero delle merci e quella dei tributi nazionali, è possibile un’ampia armonizzazione della procedura.
Il titolo secondo della LUDSC (procedura d’imposizione) prevede, oltre all’obbligo di dichiarazione per le merci soggette a un tributo nazionale, che il Consiglio federale stabilisca la periodicità della dichiarazione e che le merci non dichiarate, dichiarate in modo lacunoso o errato siano imposte d’ufficio entro i limiti del potere di apprezzamento.
51 Range Extended Electric Vehicle (REEV).
52 FF 2025 2035