Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 57Fedlex · Rapporto esplicativo

disposizioni transitorie di cui all’articolo 196 numero 3 capoverso 2 e 2bische risalgono all’introduzione del Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (FIF) e sono state poi modificate con la creazione del FOSTRA. Secondo la Costituzione federale vigente, una parte dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per il FSTS (la metà dell’imposta di base) è utilizzata per la rimunerazione e il rimborso degli anticipi al FIF.

Con la lettera ebisla disposizione della lettera e viene trasposta in modo speculare alla nuova tassa e tiene conto che si rinuncia a suddividerla in imposta di base e supplemento. La soluzione della percentuale fissa è equivalente, ma più semplice, per garantire che anche le risorse generate con la nuova tassa siano destinate in modo vincolante al fondo.

La scelta del 6 per cento si basa su una pura equivalenza matematica rispetto all’attuale meccanismo della lettera e, secondo cui al fondo sono devoluti il 9 per cento del supplemento fiscale sugli oli minerali e la metà del prodotto netto dell’imposta sugli oli minerali (imposta di base). Complessivamente risulta un afflusso di mezzi dell’ordine del 6 per cento circa del prodotto netto dell’intera imposta sugli oli minerali. Si garantisce così l’equivalenza con il sistema attuale.

Capoverso 2bis

Il capoverso 2bisstabilisce che la somma degli importi conferiti al fondo di cui al capoverso 2 lettere e ed ebisrimane limitata a un massimo di 310 milioni di franchi all’anno, tetto già previsto nel diritto vigente e iscritto nella presente legge. L’introduzione della lettera ebisrende necessario ristabilire in modo esplicito il limite esistente in un nuovo paragrafo per comprendere nel calcolo anche questo nuovo afflusso di mezzi.

Capoverso 4

L’attuale disposizione è integrata nel senso che, in analogia con le imposte sugli oli minerali, al FSTS è conferita una parte del prodotto netto della nuova tassa (28 %). Per agevolare la comprensione, la disposizione è suddivisa nelle lettere a e b.

Articolo 131 capoverso 2 lettera b

Si tratta di un semplice adeguamento linguistico riguardante unicamente il testo italiano. Il termine vigente «imposta» è sostituito con «tassa».

Articolo 196

Numero 3

Capoverso 2 e 2bis

Nelle due disposizioni vigenti è aggiunto il rimando alle lettere e ed e bis(… lettere e ed ebis… anziché al fondo nel cpv. 2 e … lettere e ed ebisnel cpv. 2bis). Anche qui l’intento è applicare la disposizione vigente concernente l’imposta sugli oli minerali anche alla nuova tassa (si veda al riguardo le precedenti spiegazioni sul nuovo capoverso ebis).

3.2 Legge federale concernente una tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici

Ingresso

La competenza della Confederazione di riscuotere una tassa sui veicoli elettrici è disciplinata dall’articolo 131 capoverso 2 lettera b Cost.

Sezione 1: Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto

Capoverso 1

In virtù della competenza conferita alla Confederazione con l’articolo 131 capoverso 2 lettera b Cost, viene qui stabilito che la Confederazione riscuote una tassa sul chilometraggio sui veicoli a propulsione elettrica (veicoli elettrici).