Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 61Fedlex · Rapporto esplicativo
veicoli, perseguire le infrazioni fiscali concernenti veicoli esteri è attualmente difficile e alle persone domiciliate all’estero potrebbe non essere attribuito lo stesso trattamento giuridico delle persone domiciliate in Svizzera.
Sezione 3: Basi di calcolo della tassa
Articolo 8 Principio
Capoverso 1
La tassa è calcolata in base ai chilometri percorsi (chilometraggio) nel territorio doganale e al peso totale massimo autorizzato del veicolo elettrico. L’importo da versare della tassa sul chilometraggio è dato di conseguenza dal numero dei chilometri percorsi nel territorio doganale moltiplicato per la tariffa al chilometro in vigore per il veicolo in questione. La tariffa applicabile a un veicolo dipende dal suo peso totale ed è stabilita nell’allegato 2 secondo le categorie fiscali definite: quanto più il peso totale è elevato, tanto maggiore è l’importo per chilometro da versare. Secondo l’articolo 7 capoverso 4 OETV, il «peso totale» è il peso determinante per l’ammissione del veicolo, in altri termini è il peso massimo con cui il veicolo può circolare. Il peso totale figura nella licenza di circolazione ed è registrato anche nel SIAC.
Capoverso 2
Per il calcolo della tassa sono utilizzate diverse tariffe a seconda del tipo di veicolo (=importo al chilometro; v. all. 2 LTVE). Le tariffe sono differenziate per genere di veicolo per ottenere un importo della tassa per chilometro percorso il più possibile equivalente a quello delle imposte sugli oli minerali per i veicoli a benzina e diesel. Per motivi pratici, i generi di veicoli simili sono raggruppati in categorie fiscali, da un lato perché esistono numerosi generi di veicoli, dall’altro perché alcuni di essi comprendono un numero esiguo di veicoli.
Capoverso 3
Il disciplinamento specifico per le combinazioni di veicoli commerciali pesanti nel traffico merci corrisponde al disciplinamento della TTPCP (art. 6 cpv. 2 LTTP). Anche la LTTP prevede che per i veicoli combinati possa essere considerato il peso del convoglio anziché il peso totale. Il peso del convoglio è il peso totale di una combinazione costituita dal veicolo trattore e dai rimorchi (art. 7 cpv. 6 OETV).
Capoverso 4
I diversi generi di veicoli sono definiti nell’OETV. Il genere è riportato nella licenza di circolazione di ciascun veicolo ed è registrato anche nel SIAC. Per evitare che eventuali modifiche all’OETV comportino anche la modifica della legge, l’attribuzione alle diverse categorie fiscali dei generi di veicoli definiti nell’OETV compete al Consiglio federale, che deve emanare le necessarie disposizioni in un’ordinanza relativa alla presente legge.
Articolo 9 Tassa forfettaria
Capoverso 1
Per le categorie fiscali dei motoveicoli e dei ciclomotori è riscossa una tassa forfettaria. Come esposto dettagliatamente al punto 2.1.3.5, l’onere per la riscossione di una tassa sul chilometraggio sarebbe sproporzionato rispetto all’importo modesto della tassa di appena 80 franchi circa in media all’anno. Inoltre, per la determinazione del chilometraggio di motoveicoli, fatta eccezione per l’autodichiarazione, che non consente di scorporare i chilometri percorsi all’estero, non sarebbero disponibili soluzioni paragonabili a quelle per le automobili.
Capoverso 2
Nell’ottica della tecnica di riscossione, per le categorie fiscali delle automobili e dei veicoli commerciali leggeri, nella maggior parte dei casi è più semplice e conveniente corrispondere una tassa forfettaria sui veicoli immatricolati all’estero. Anche per gli utenti esteri occasionali (p. es. i turisti giornalieri) il versamento di un forfait è meno oneroso di una tassa sul chilometraggio. Tuttavia, sarà prevista la possibilità di optare per una tale tassa come per i veicoli svizzeri (principio della non discriminazione). Ciò dovrebbe riguardare in particolare i lavoratori frontalieri che percorrono brevi tragitti per recarsi al lavoro, per i quali l’importo della tassa sul chilometraggio è inferiore al forfait annuale.
I detentori (o i conducenti) di veicoli immatricolati all’estero hanno quindi la possibilità di scegliere se versare una tassa sul chilometraggio o forfettaria.