Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine

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Capoverso 3

Per i veicoli svizzeri delle categorie fiscali «motoveicoli» e «ciclomotori» la tassa forfettaria è riscossa per un anno. Ciò consente un’attuazione semplice ed efficiente. Il forfait annuo si rifà inoltre a modelli esistenti di tasse paragonabili e tiene conto del tipico utilizzo di questi veicoli nel territorio nazionale (utilizzo permanente).

Capoverso 4

Per i veicoli esteri delle categorie fiscali «automobili», veicoli commerciali leggeri e motoveicoli, la tassa forfettaria si basa sulla durata effettiva della permanenza nel territorio doganale svizzero. Il disciplinamento differenziato considera che questi veicoli circolano in Svizzera solo temporaneamente, per cui una tassa sulla durata della permanenza è più appropriata di un forfait annuale fisso. È così in linea con il principio della proporzionalità e assicura che i detentori di veicoli esteri non siano tassati in modo inappropriato.

Articolo 10 Tariffe fiscali

Capoverso 1

I commenti sulle tariffe e i forfait sono riportati in quelli concernenti l’allegato 2 LTVE.

Capoverso 2

I modelli tariffari sono stati sviluppati sulla base dei dati attualmente disponibili. Il peso di riferimento per i veicoli elettrici si basa sui dati registrati nel SIAC per i veicoli immatricolati dal 2019 alla fine di giugno 2024. Nel caso delle automobili, il peso di riferimento secondo questi dati è pari a 2383 chilogrammi. Il peso dei veicoli elettrici potrebbe cambiare notevolmente in futuro. Le case automobilistiche potrebbero offrire nella loro gamma veicoli sempre più piccoli e, quindi, più leggeri oppure il peso della batteria potrebbe ridursi a causa di innovazioni tecnologiche. Se in futuro i veicoli elettrici tendessero a diventare più leggeri, in media diminuirebbero anche le tariffe, con una conseguente flessione del gettito. Nell’ottica attuale non è peraltro possibile prevedere se il peso totale medio di tutti i generi di veicoli evolverà nella stessa direzione. Per tenere conto dei futuri sviluppi, il capoverso 2 stabilisce che il Consiglio federale può adeguare o aggiornare il peso di riferimento delle diverse categorie fiscali se il peso medio del parco veicoli di una categoria fiscale cambia di oltre il 10 per cento.

Capoverso 3

Il presente capoverso stabilisce una tariffa minima di un centesimo per chilometro poiché è teoricamente possibile che dalla formula tariffaria risulti un valore inferiore a un centesimo per chilometro o, addirittura, un valore negativo per veicoli particolarmente leggeri.

Articolo 11 Compensazione del rincaro

Il disciplinamento della compensazione del rincaro nella LTVE si ricollega a quello nella LIOm. Con il progetto FOSTRA il Parlamento ha deciso, tra l’altro, una modifica della LIOm e, con il nuovo articolo 12f LIOm58, ha conferito al Consiglio federale la facoltà di adeguare le imposte sugli oli minerali (imposta di base e supplemento) al rincaro. L’entrata in vigore della disposizione è stata subordinata a condizioni che sono tuttora inadempiute.

Per assicurare la parità di trattamento tra i detentori di veicoli alimentati a benzina e diesel e i detentori di veicoli elettrici, il presente articolo prevede anche la possibilità di adeguare il tributo al rincaro. La formulazione è identica a quella dell’articolo 12f LIOm. L’anno di riferimento (il punto di partenza per il primo calcolo del rincaro) non è disciplinato nella LIOm, bensì descritto nei commenti all’articolo concernente la compensazione del rincaro nel messaggio FOSTRA59. Come anno di riferimento determinante è stato stabilito quello in cui è entrato in vigore il decreto federale concernente la creazione del FOSTRA, ossia il 2018. Per la presente disposizione relativa al rincaro ci si è dunque basati sul 2018 Ciò garantisce che, in caso di un eventuale aumento delle tariffe d’imposta degli oli minerali a seguito del rincaro, pos-

58 Legge federale del 30 settembre 2016 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (LFOSTRA; FF 2017 2945).

59 Messaggio del 18 febbraio 2015 concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato, il risanamento finanziario e il Programma di sviluppo strategico strade nazionali (FF 2015 1717, in particolare 1812).