Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine

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sano essere aumentate nella stessa proporzione le tariffe della tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici. In tal modo è assicurata l’equivalenza tra la tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici e le imposte degli oli minerali in caso di un adeguamento del rincaro.

La disposizione concernente il rincaro nella LIOm (art. 12f) può entrare in vigore solo quando il supplemento fiscale sugli oli minerali sarà aumentato nuovamente (cioè una seconda volta) e posto in vigore dall'Assemblea federale che aveva già deciso di aumentarlo di quattro centesimi. L’aumento è nel contempo l’ultimo adeguamento ai sensi dell’articolo 12f lettera a LIOm. A partire da questo momento (ossia dall’entrata in vigore dell’art. 12f) il Consiglio federale potrà compensare il rincaro accumulatosi dall’anno di riferimento (ossia dal 2018) a condizione che in questo periodo l’indice dei prezzi delle costruzioni per il genio civile sia salito almeno del 3 per cento e sia dimostrata la necessità.

Per la presente disposizione concernente il rincaro non è prevista l’entrata in vigore separata, di conseguenza entra in vigore contestualmente alla LTVE. Tuttavia, affinché il Consiglio federale possa compensare il rincaro una prima volta, è necessario che, dopo l’entrata in vigore della LTVE, l’Assemblea federale decida un primo aumento delle tariffe fiscali, da porre anch’esso in vigore. Di conseguenza, per attuare la disposizione sul rincaro, l’«ultimo adeguamento» a tenore dell’articolo 11 lettera a LTVE sarebbe il primo adeguamento delle tariffe fiscali da parte dell’Assemblea federale. Idealmente sarebbe necessario coordinarlo con il secondo aumento del supplemento fiscale sugli oli minerali. Dopo la prima compensazione del rincaro, il Consiglio federale può compensare il rincaro sia sulle imposte sugli oli minerali (tariffa di base e/o supplemento) sia sulle tariffe della tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici, dopo che dall’ultima compensazione del rincaro da parte del Consiglio federale o dall’ultimo adeguamento delle tariffe fiscali da parte dell’Assemblea federale l’indice dei prezzi delle costruzioni per il genio civile è aumentato almeno del tre per cento ed è dimostrata la necessità.

Sezione 4: Riscossione della tassa

Articolo 12 Campo di applicazione

Capoverso 1

Il capoverso 1 enumera le categorie fiscali secondo l’articolo 8 capoverso 2 per le quali la tassa è riscossa secondo le disposizioni della presente sezione.

Capoverso 2

I veicoli commerciali pesanti adibiti al trasporto di merci e persone di cui all’articolo 8 capoverso 2 lettere c e d sono tassati in linea di principio (v. cpv. 3) con il sistema della TTPCP. La riscossione della tassa per queste categorie fiscali si fonda dunque non sulla presente sezione, bensì sulle disposizioni della sezione 4 della LTTP.

Capoverso 3

I veicoli commerciali pesanti adibiti al trasporto di persone sono esentati dalla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, pertanto non sono integrati nel sistema di riscossione della TTPCP. In alternativa, per la riscossione della tassa sui veicoli elettrici svizzeri di questa categoria fiscale sarà dunque possibile, in deroga al capoverso 2, determinare il chilometraggio analogamente a quanto avviene per le automobili (v. punto 2.1.6.5). Dal momento che la tassa per i veicoli commerciali pesanti adibiti al trasporto di persone è riscossa in linea di principio secondo le disposizioni della LTTP (cpv. 2), la riscossione secondo le disposizioni della presente legge deve essere richiesta all’UDSC. Il richiedente è la persona imponibile o il conducente del veicolo.

Il sistema della TTPCP consente di determinare esattamente il chilometraggio imponibile, pertanto una deduzione forfettaria per i chilometri percorsi all’estero nel caso di un’autodichiarazione (v. art. 13 cpv. 3) è esclusa. Questa esclusione è opportuna anche perché, almeno al momento dell’introduzione della tassa, è possibile presumere che gli autobus elettrici siano utilizzati prevalentemente nel settore del trasporto pubblico, per il quale solo una minima parte dell’intero chilometraggio concerne le tratte percorse all’estero.