Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine

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La comunicazione periodica della percorrenza chilometrica (autodichiarazione) non entra in considerazione per i veicoli elettrici esteri, poiché la parte prevalente del chilometraggio è solitamente percorsa all’estero e gli oneri d’esecuzione sarebbero sproporzionati rispetto al numero esiguo delle persone imponibili che hanno optato per questa modalità di determinazione.

Articolo 14 Registrazione dei dati necessari per determinare il chilometraggio

Capoverso 1

L’obbligo di collaborare da parte delle persone imponibili si fonda sostanzialmente sulla LUDSC (v. commenti all’art. 2 cpv. 2). Qui è precisato che le persone imponibili sono tenute ad assicurare la registrazione ininterrotta durante il viaggio dei dati necessari per determinare il chilometraggio nel veicolo elettrico. Al riguardo è irrilevante il sistema di rilevazione utilizzato, fermo restando che ai sensi della presente legge deve essere inteso nella sua accezione più ampia e include qualsiasi modalità di registrazione dei chilometri per determinare il chilometraggio (oltre al sistema di rilevazione di un fornitore in particolare anche il contachilometri del veicolo elettrico in questione).

Ciò significa che il sistema utilizzato dal fornitore per registrare il chilometraggio deve essere utilizzato correttamente nel veicolo previsto e non sono possibili manipolazioni.

Se opta per l’autodichiarazione, la persona imponibile non può manipolare il contachilometri, condizione imprescindibile per comunicare la percorrenza chilometrica corretta.

Capoverso 2

In aggiunta al capoverso 1, il capoverso 2 obbliga le persone imponibili che utilizzano il sistema di rilevazione di un fornitore ad attivarlo correttamente nel veicolo per il quale è previsto e a mantenerlo attivo ininterrottamente durante il tragitto affinché il chilometraggio sia registrato senza soluzione di continuità.

Articolo 15 Trasmissione dei dati necessari per la riscossione della tassa

Capoverso 1

I dati necessari per tassare il chilometraggio devono essere trasmessi all’UDSC. Dall’applicazione per analogia delle disposizioni della LUDSC, che trattano la dichiarazione delle merci e la riscossione dei tributi (art. 2 cpv. 2), consegue che per la trasmissione dei dati necessari alla riscossione della tassa sia utilizzato il termine «dichiarazione». Tra i dati necessari rientrano, oltre al chilometraggio o alla percorrenza chilometrica determinati, tutte le altre informazioni necessarie per la tassazione60. La dichiarazione incombe ai fornitori che determinano il chilometraggio o alle stesse persone imponibili se hanno optato per l’autodichiarazione.

Capoverso 2

Per i veicoli svizzeri la dichiarazione comprende, a prescindere dalla modalità di determinazione del chilometraggio, anche la trasmissione della percorrenza chilometrica all’inizio e alla fine dell’obbligo fiscale e al momento della comunicazione periodica del chilometraggio. Da un lato ciò assicura una certa possibilità di plausibilizzare la correttezza del chilometraggio dichiarato, ma soprattutto consente di determinare e tassare il chilometraggio sulla base delle percorrenze chilometriche comunicate in caso di mancata dichiarazione o di altre irregolarità.

Articolo 16 Autorizzazione di fornitori di servizi per la determinazione del chilometraggio

Capoverso 1

Il Consiglio federale disciplina l’autorizzazione di fornitori per la determinazione del chilometraggio. Stabilisce le condizioni per l’autorizzazione. Nell’ambito dell’autorizzazione i fornitori devono garantire tra l’altro che ottemperano pienamente all’obbligo di informare sulla raccolta di dati personali secondo l’articolo 19 LPD.

Capoverso 2

L’UDSC avrà la facoltà di stabilire le necessarie prescrizioni tecniche e operative che i fornitori devono rispettare. Si tratta in prevalenza di ambiti puramente tecnici, tra cui specifiche delle interfacce (p. es. i dati da fornire, la loro esattezza e disponibilità) o prescrizioni operative (p. es. come i fornitori devono comprovare la loco capacità di rilevare e dichiarare i dati richiesti o come sia garantita la qualità). Da un

60 I dati effettivamente necessari potranno essere stabiliti solo nel corso degli ulteriori lavori di attuazione. Per i veicoli svizzeri potrebbe comunque trattarsi unicamente del numero d’identificazione del veicolo (VIN) e/o della targa, per quelli esteri tassati in base al chilometraggio dei dati relativi alla registrazione elencati nella Figura 21 al punto 2.1.6.8.