Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine

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Articolo 13 Determinazione del chilometraggio

Capoverso 1

In linea di principio si terrà conto dei futuri sviluppi della telematica dei veicoli e del loro collegamento alla rete, dell’accesso ai dati dei veicoli e del loro utilizzo e, per lasciare spazio a innovazioni future, non viene prescritta una determinata soluzione per determinare il chilometraggio in conformità al principio della neutralità tecnologica. L’affermazione di nuovi prodotti o servizi è una decisione da lasciare piuttosto al mercato, di conseguenza è opportuno conferire al Consiglio federale la facoltà di stabilire la modalità di determinazione del chilometraggio (cpv. 2). A prescindere da ciò, oggi è presumibile che a lungo termine il chilometraggio sarà determinato automaticamente tramite un fornitore di servizi. Il progetto di legge prevede quindi la possibilità di autorizzare tali fornitori, in modo da disciplinare a livello di legge a chi competa autorizzare i fornitori e i loro obblighi. Tale possibilità deve essere peraltro prevista perché, per istituire la tassa sul chilometraggio dei veicoli esteri di cui al capoverso 5, è necessario ricorrere al servizio di un fornitore.

Per consentire alle persone imponibili di rilevare il chilometraggio anche senza ricorrere al servizio di un fornitore, deve essere consentita l’autodichiarazione, ossia una comunicazione periodica della percorrenza chilometrica.

Capoverso 2

Come esposto nel commento al capoverso 1, il Consiglio federale deve poter decidere la modalità di determinazione del chilometraggio. Ciò significa anche che può decidere solo per una delle modalità di determinazione enunciate nel capoverso 1. Il Consiglio federale potrebbe prevedere solo l’autodichiarazione, per esempio se nessun fornitore chiedesse l’autorizzazione, viceversa potrebbe rinunciare all’autodichiarazione se, a partire da un dato momento, il numero delle persone imponibili che optano per questa modalità di determinazione è molto esiguo. D’altro canto, il principio della neutralità tecnologica induce a non escludere alcuna modalità di determinazione che si possa imporre sul mercato nell’ambito dei futuri sviluppi. Al Consiglio federale è dunque conferita anche la competenza eventualmente di prevedere modalità diverse da quelle enunciate nel capoverso 1.

Capoverso 3

La tassa è determinata in base al chilometraggio percorso nel territorio doganale. Per determinare il chilometraggio mediante il sistema di rilevazione di un fornitore non sono dunque considerati i chilometri percorsi all’estero. Nella determinazione del chilometraggio in base alla percorrenza chilometrica, il Consiglio federale può accordare una deduzione forfettaria per i chilometri percorsi all’estero per tenere conto che i veicoli circolano talora anche all’estero. Questa soluzione consente di considerare opportunamente i chilometri percorsi all’estero nell’ambito dell’autodichiarazione (v. anche le spiegazioni al punto 2.1.6.3 nella sezione sull’autodichiarazione).

Capoverso 4

Le persone imponibili devono indicare la modalità di determinazione del chilometraggio all’inizio dell’obbligo fiscale e, in linea di principio, sono poi vincolati a questa modalità. Tuttavia, se mutano le circostanze che si ripercuotono sull’uso del veicolo, può essere opportuno cambiare modalità. Una persona imponibile che inizialmente aveva optato per l’autodichiarazione ma che per qualunque motivo intraprende improvvisamente frequenti viaggi all’estero potrebbe avere interesse a passare al sistema di rilevazione di un fornitore e garantirsi così il pagamento della tassa solo sui chilometri percorsi in Svizzera. Il capoverso 4 crea quindi la possibilità di cambiare modalità, senza che esistano motivi specifici.

In considerazione del risultante onere amministrativo e per evitare che si passi repentinamente da una modalità all’altra per un unico viaggio all’estero, la modalità può essere cambiata una volta per periodo fiscale.

Capoverso 5

Per tassare i veicoli elettrici esteri sulla base del chilometraggio, è necessario ricorrere al servizio di un fornitore che, oltre alla registrazione presso l’UDSC e alla determinazione del chilometraggio, si occupa anche dell’incasso. Ciò corrisponde al modello della TTPCP, nel quale i fornitori del SET sono responsabili anche della registrazione e dell’incasso della tassa sul traffico pesante per i veicoli esteri. Il rischio di mancato pagamento è quindi assunto dal fornitore e la Confederazione non deve affrontare una procedura di incasso all’estero, che può essere onerosa.