Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine

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lato ciò tiene conto del carattere estremamente tecnico delle prescrizioni, dall’altro consente di reagire rapidamente ai nuovi sviluppi nell’ambito della determinazione del chilometraggio ed eventualmente di apportare immediatamente le modifiche necessarie ai sistemi esistenti.

Articolo 17 Obblighi dei fornitori

L’articolo 17 contiene gli obblighi fondamentali dei fornitori autorizzati secondo l’articolo 16.

Ai sensi della lettera a i fornitori che devono corrispondere la tassa all’UDSC sono tenuti a registrare le persone imponibili e i loro veicoli. Ciò concerne esclusivamente i fornitori per i veicoli esteri, che sono responsabili anche dell’incasso.

La lettera b obbliga i fornitori a consegnare alle persone imponibili un sistema di rilevazione se necessario per determinare il chilometraggio imponibile. Il sistema di rilevazione non è necessario, per esempio, se il chilometraggio è determinato mediante i dati del veicolo.

Secondo la lettera c, i fornitori devono determinare il chilometraggio dei veicoli.

Sono inoltre tenuti a trasmettere all’UDSC i dati necessari per la riscossione della tassa (lett. d).

I fornitori che hanno registrato i veicoli devono versare la tassa sul chilometraggio per i veicoli esteri (lett. e). Come debitori della tassa sono tenuti a versare puntualmente all’UDSC la tassa dovuta dagli utilizzatori dei loro servizi.

L’autorizzazione di fornitori può essere vincolata ad altre condizioni. In considerazione delle possibilità tecniche che saranno disponibili nel 2030 e oltre, possono scaturire nuovi requisiti da imporre ai fornitori.

Articolo 18 Periodo fiscale

Il Consiglio federale stabilisce il periodo fiscale.

Articolo 19 Inizio e fine dell’obbligo fiscale

Capoverso 1

Per i veicoli elettrici svizzeri l’obbligo fiscale inizia il giorno dell’immatricolazione ufficiale. Un veicolo è immatricolato ufficialmente se è munito di una licenza di circolazione valida e di una targa. L’obbligo fiscale termina il giorno in cui l’immatricolazione ufficiale è annullata, che sostanzialmente coincide con la restituzione della targa o con l’annullamento della licenza di circolazione da parte del competente ufficio cantonale della circolazione stradale. Fa stato il momento in cui l’ufficio cantonale della circolazione rileva la messa fuori circolazione del veicolo nel sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (SIAC). I ciclomotori imponibili sono immatricolati ufficialmente quando sono muniti di una licenza di circolazione e di una targa con un contrassegno annuale valido a dimostrazione che sono assicurati per la responsabilità civile.

Capoverso 2

Per i veicoli elettrici esteri, l’obbligo fiscale inizia con l’entrata nel territorio doganale e termina al più tardi con l’uscita dal territorio doganale.

Articolo 20 Insorgenza del debito fiscale

Capoverso 1

Il debito fiscale per i veicoli svizzeri ed esteri sorge all’inizio della circolazione nel territorio doganale. Per i veicoli svizzeri ciò significa che, sebbene diventino imponibili con l’immatricolazione ufficiale, un concreto debito fiscale sorge solo con l’uso del veicolo nel territorio doganale.

Capoverso 2

In deroga al capoverso 1, il debito fiscale sorge già all’inizio dell’obbligo fiscale per i veicoli elettrici svizzeri sui quali viene riscossa una tassa forfettaria. Ciò è opportuno perché, a differenza della tassa sul chilometraggio, nel caso della tassa forfettaria la percorrenza dal veicolo in questione all’interno del territorio doganale durante il periodo fiscale è irrilevante. La tassa è dovuta unicamente sulla base dell’immatricolazione ufficiale.

Articolo 21 Esigibilità del debito fiscale

L’esigibilità del debito fiscale coincide con il momento in cui sorge. Il principio secondo cui il debito fiscale diventa esigibile dal momento in cui sorge corrisponde a quanto sancito nell’articolo 47 capoverso 1