Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 67Fedlex · Rapporto esplicativo

LUDSC. Con l’esigibilità, le autorità esecutive possono chiedere l’estinzione del debito fiscale e il debitore fiscale deve pagare il tributo richiesto.

Articolo 22 Versamento della tassa forfettaria per automobili, veicoli commerciali leggeri e motovei-

coli esteri

Capoverso 1

La presente disposizione precisa che per i veicoli elettrici esteri delle categorie fiscali «automobili», «veicoli commerciali leggeri» e «motoveicoli», non registrati per la tassa sul chilometraggio, la tassa forfettaria deve essere versata all’inizio dell’obbligo fiscale per l’intera durata della permanenza nel territorio doganale, quindi anche per il periodo in cui un veicolo non è utilizzato. Senza la rilevazione del chilometraggio non è possibile verificare il versamento della tassa per ogni singolo viaggio effettuato nel territorio doganale. La tassa forfettaria può dunque essere opportunamente attuata e applicata se si collega a un determinato intervallo temporale, così come avviene anche per i veicoli svizzeri, tassati a forfait. Ciò rende sostanzialmente possibile anche i controlli nel traffico stazionario.

Capoverso 2

Se il veicolo estero protrae la sua permanenza nel territorio doganale rispetto a quanto previsto all’inizio dell’obbligo fiscale (ossia all’inizio della circolazione nel territorio doganale), la tassa per il periodo aggiuntivo deve essere versata prima del termine del periodo di permanenza inizialmente previsto.

Articolo 23 Estinzione del debito fiscale in caso di veicoli elettrici esteri e ricorso al servizio di un

fornitore

Per i veicoli esteri tassati in base al chilometraggio nel territorio doganale, il fornitore del servizio di rilevazione del chilometraggio deve pagare all’UDSC la tassa dovuta (art. 17 lett. e), tuttavia il rischio di mancato pagamento è a carico della persona imponibile, che quindi non è liberata dal proprio debito fiscale già con il versamento al fornitore dell’importo della tassa dovuto, ma solo quando l’UDSC lo riceve effettivamente dal fornitore. In caso di mancato pagamento del fornitore, la persona imponibile si assume il rischio di dover effettuare un doppio pagamento.

Nel presente caso un diverso trattamento tra i detentori esteri e i detentori svizzeri di veicoli è opportuno poiché i crediti nei confronti di persone domiciliate all’estero sono difficilmente recuperabili.

Sezione 5: Controlli

Articolo 24 Principio

Capoverso 1

Nell’ambito della riscossione della tassa, l’UDSC e i Cantoni effettuano controlli per verificare la collaborazione delle persone imponibili e la debita dichiarazione secondo l’articolo 15. In particolare, è verificato se la persona imponibile ha garantito la registrazione ininterrotta dei dati per determinare il chilometraggio nel veicolo elettrico durante il viaggio e se, nel caso dell’autodichiarazione, ha comunicato la percorrenza chilometrica corretta. Qualora su un veicolo elettrico sia dovuta la tassa forfettaria, se ne controlla l’effettivo pagamento. Dal momento che la tariffa varia in funzione della categoria fiscale e del peso totale, per i veicoli esteri si controlla anche se sono stati registrati correttamente (quelli svizzeri sono registrati nel SIAC, quindi per essi tale verifica è fondamentalmente superflua).

Mediante la suddivisione nelle lettere a, b e c viene attribuita la responsabilità del controllo dei veicoli commerciali pesanti tassati con il sistema della TTPCP unicamente all’UDSC che, avendo accesso ai dati di tale sistema registrati nel veicolo e sulle strade, è in grado di effettuare i necessari controlli. Ciò garantisce altresì che il pagamento della tassa sulle automobili estere, sui veicoli commerciali leggeri e sui motoveicoli sia verificato in conformità alla LUSN, ossia che questi veicoli elettrici siano controllati dall’UDSC al confine doganale e nell’area di confine e dai Cantoni all’interno del Paese. In tal modo, le sinergie derivanti dall’esecuzione della LUSN e della LTVE sono sfruttate al meglio. I controlli dei veicoli elettrici svizzeri, ad eccezione dei veicoli tassati con il sistema della TTPCP, competono in prima istanza agli uffici cantonali della circolazione stradale. La lettera b consente tuttavia all’UDSC di controllare questi veicoli al confine doganale e nell’area di confine, il che è rilevante al momento dell’introduzione della tassa, affinché anche l’UDSC possa controllare la comunicazione corretta della percorrenza chilometrica all’inizio dell’obbligo fiscale.