Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine

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differenza dell’omessa dichiarazione, l’occultamento implica un atto ulteriore, per esempio la manipolazione del sistema di rilevazione, che genera in ultima istanza la mancata tassazione.

Contrariamente all’omessa dichiarazione e all’occultamento, la dichiarazione inesatta presuppone una tassazione, tuttavia non conforme alla legge.

La mancata attivazione del sistema di rilevazione si riferisce all’obbligo di registrazione dei dati (v. art. 14 cpv. 1 e 2 LTVE). Non è da escludere che la dichiarazione avvenga in forma automatica, quindi senza intervento umano e possibilità di influenzare il processo di dichiarazione. In tal senso, la determinazione e la dichiarazione dei chilometri percorsi coinciderebbero e l’atto punibile imputabile a una determinata persona che genera la tassazione mancata o inesatta sarebbe già adempiuto a livello della determinazione (art. 13 e 14 LTVE).

È contemplato anche il procurare a sé o a terzi un profitto fiscale indebito per considerare i casi che non rientrano nell’articolo 30 capoverso 1 lettera a. Per esempio, se viene incaricato un fornitore di determinare il chilometraggio, l’obbligo di registrazione incombe alla persona imponibile (art. 14 cpv. 2 LTVE), ma l’obbligo di dichiarazione spetta al fornitore (v. art. 15 cpv. 1 lett. a e art. 17 lett. d LTVE). Nonostante l’obbligo di registrazione e l’obbligo di dichiarazione ricadano su persone diverse, questa fattispecie residuale può portare a un sanzionamento e/o a un obbligo di pagamento a posteriori della tassa da parte della persona imponibile ai sensi dell’articolo 12 capoversi 1 e 2 DPA, se la violazione dell’obbligo di registrazione non ha avuto un impatto diretto (art. 30 cpv 1 lett. a LTVE), bensì indiretto sulla tassazione.

Il tentativo è punibile. Con il tentativo, il successo sotto forma di mancata o inesatta tassazione non si è concretizzato. Il tentativo di sottrazione è possibile dal momento in cui deve essere presentata una dichiarazione o dalla fase dell’obbligatorietà della dichiarazione fino alla constatazione dell’omessa o inesatta dichiarazione. Il dolo deve riferirsi all’esito dell’atto, quindi alla mancata o inesatta tassazione. Invece, nel caso della messa in pericolo intenzionale della tassa (art. 31 cpv. 1 LTVE), il dolo deve riferirsi alla violazione dell’obbligo e non all’esito.

La multa si basa sull’importo della tassa sottratta. Chiunque agisce intenzionalmente è punito con la multa fino al quintuplo della tassa sottratta. Se ha agito per negligenza, la multa può ammontare fino al triplo della tassa sottratta.

Se non possono essere determinati esattamente, la tassa sottratta o il profitto fiscale indebito sono stimati nell’ambito della procedura amministrativa.

Articolo 31 Messa in pericolo della tassa mediante violazione degli obblighi procedurali

La presente fattispecie mira a tutelare il corretto svolgimento della procedura di registrazione (art. 31 cpv. 1 lett. a–d LTVE) e della procedura di dichiarazione (art. 31 cpv. 1 lett. d LTVE) e, in ultima istanza, serve anche ad assicurare una tassazione legalmente conforme (completa ed esatta). A differenza della sottrazione, la violazione dell’obbligo non porta necessariamente a una mancata o inesatta tassazione. La fattispecie oggettiva è adempiuta con la violazione dell’obbligo di registrazione e/o dell’obbligo di dichiarazione. Il dolo deve riferirsi alla violazione dell’obbligo. La variante «omette la dichiarazione, presenta una dichiarazione inesatta» (art. 31 cpv. 1 lett. d, prima parte del periodo) riguarda l’autodichiarazione (art. 15 cpv. 1 lett. b LTVE). La variante «non trasmette i dati determinanti62 per la verifica della riscossione della tassa o non li trasmette correttamente» si riferisce alla dichiarazione da parte del fornitore (art. 15 cpv. 1 lett. a LTVE).

Dal momento che l’utilizzo scorretto del sistema di rilevazione rappresenta una messa in pericolo astratta della tassa, la multa non si orienta su un importo concreto della tassa, bensì si colloca entro limiti stabiliti delle comminatorie: fino a 20 000 franchi in caso di atto intenzionale e fino a 10 000 franchi in caso di negligenza.

Articolo 32 Contravvenzione

Come esposto nel commento all’articolo 29, l’articolo 32 costituisce una fattispecie speciale della sottrazione. È punito con la multa di 200 franchi chi circola nel territorio doganale con un veicolo elettrico svizzero delle categorie fiscali «motoveicoli» e «motocicli» senza immatricolazione ufficiale (lett. a). Per

62 I dati in questione potranno essere stabiliti solo nel corso degli ulteriori lavori di attuazione. Per i veicoli svizzeri potrebbe comunque trattarsi unicamente del numero d’identificazione del veicolo (VIN) e/o della targa, per quelli esteri tassati in base al chilometraggio dei dati relativi alla registrazione elencati nella Figura 19 al punto 2.1.6.8.