Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine
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Capoverso 2
L’UDSC e i Cantoni possono effettuare i controlli automaticamente servendosi di impianti fissi e mobili.
Articolo 25 Verifica del chilometraggio trasmesso con la dichiarazione
In aggiunta all’articolo 24, l’articolo 25 precisa che l’UDSC e i Cantoni possono ricorrere ai dati del contachilometri o del tachigrafo del veicolo oggetto del controllo per verificare la correttezza del chilometraggio dichiarato. In particolare il tachigrafo, laddove presente, costituisce uno strumento utile per verificare la corrispondenza tra la distanza effettivamente percorsa e il chilometraggio trasmesso, in quanto indica il tragitto in modo attendibile e interamente tracciabile. Analogamente a quanto avviene con la LTTP, i dati del tachigrafo devono quindi poter essere utilizzati a fini di controllo anche secondo la LTVE. D’altro canto, i dati del contachilometri devono poter essere utilizzati per verificare le percorrenze chilometriche comunicate e per plausibilizzare il chilometraggio trasmesso, fermo restando che ciò non si limita alla lettura del contachilometri, ma anche a quella della percorrenza chilometrica tramite l’elettronica di bordo. Ciò è necessario perché il display può essere manipolato, mentre è molto più difficile manipolare i dati digitali generati dal veicolo.
Sezione 6: Rimedi giuridici e contestazione
Articolo 26 Rimedi giuridici
La tutela giurisdizionale si fonda sulle disposizioni della LUDSC (art. 84 segg. LUDSC).
Se l’esecuzione compete ai Cantoni, le decisioni delle autorità cantonali di prima istanza possono essere impugnate entro 60 giorni mediante ricorso dinanzi all’UDSC.
Articolo 27 Contestazione della fatturazione in caso di ricorso al servizio di un fornitore
Capoverso 1
È possibile che si verifichino errori nella determinazione del chilometraggio imponibile, nella trasmissione dei dati all’UDSC, nel calcolo della tassa e nella fatturazione alla persona imponibile. Le persone imponibili, che ricorrono al servizio di un fornitore, si rivolgono al fornitore autorizzato per le contestazioni entro il termine di opposizione. Il fornitore è tenuto a verificare la contestazione e, se ritiene che il trattamento della contestazione non rientri nella sua competenza, la trasmette all’UDSC, che la tratta come opposizione.
Ciò riguarda esclusivamente i detentori di veicoli elettrici esteri, poiché solo a loro il fornitore emette la fattura.
Capoverso 2
Per evitare che la procedura di cui al capoverso 1 penalizzi le persone imponibili, il termine di opposizione è considerato rispettato con la presentazione della contestazione al fornitore.
Sezione 7: Misure amministrative
Articolo 28
Capoverso 1
Dopo sollecito infruttuoso del detentore del veicolo, le autorità cantonali competenti per l’ammissione alla circolazione rifiutano o revocano la licenza di circolazione e ritirano le targhe per i veicoli svizzeri se è adempiuta una delle seguenti condizioni: la tassa non è stata pagata (lett. a), non sono stati effettuati pagamenti anticipati né fornite prestazioni di garanzia (lett. b), il detentore del veicolo non coopera nella determinazione del chilometraggio imponibile come richiesto (lett. c) o non fa riparare né sostituire un apparecchio difettoso per la determinazione del chilometraggio imponibile o un altro strumento (lett. d).
Capoverso 2
Se è adempiuta una delle condizioni di cui al capoverso 1 lettere a–d, su richiesta dell’UDSC l’autorità cantonale competente per l’ammissione alla circolazione rifiuta o revoca la licenza di circolazione e ritira la targa nei confronti dei detentori di veicoli tassati tramite il sistema TTPCP.