Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine

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Capoverso 3

Il capoverso stabilisce che le targhe trasferibili possono continuare a essere utilizzate sui veicoli non interessati dal ritiro della targa.

Capoverso 4

Nei casi in cui è comminato il ritiro della targa (cpv. 1 lett. a–d), l’UDSC può vietare il proseguimento della marcia o addirittura sequestrare il veicolo. Ciò vale in pari misura per i veicoli svizzeri ed esteri.

Sezione 8: Disposizioni penali

Articolo 29 Infrazioni fiscali

Conformemente alle modifiche del 17 marzo 2023 della LTTP, la sottrazione e la messa in pericolo della tassa sono disciplinate in due articoli separati (art. 30 e 31 LTVE). Queste fattispecie si applicano in linea di principio a tutti i processi di riscossione (v. punto 2.1.6 del rapporto esplicativo). Per i veicoli elettrici immatricolati all’estero delle categorie fiscali di cui all’articolo 8 capoverso 2 lettere a, b o e, il processo di riscossione della tassa forfettaria basata sul tempo è a sé stante (v. punto 2.1.6.8 e 2.1.6.10). Oltre a ciò, generalmente le categorie fiscali in questione non sono molte e il perseguimento di un’infrazione all’estero comporterebbe un onere considerevole, pertanto si crea con la contravvenzione una fattispecie penale a sé stante (art. 32 LTVE) per poter perseguire e giudicare l’infrazione in modo efficiente ed efficace (art. 33 cpv. 3 e 34 cpv. 1 LTVE) nella procedura secondo la legge del 18 marzo 201661 sulle multe disciplinari (LMD). Inoltre, è punito con la contravvenzione chi circola con un veicolo svizzero delle categorie fiscali «motoveicoli» e «ciclomotori», ossia con un veicolo per il quale è riscossa la tassa forfettaria, senza immatricolazione ufficiale, quindi prima dell’inizio del vero e proprio obbligo fiscale secondo l’articolo 19 capoverso 1 (art. 32 lett. a).

Per i veicoli elettrici della categoria fiscale di cui all’articolo 8 capoverso 2 lettera c («veicoli commerciali pesanti per il trasporto di merci») un atto può costituire una fattispecie secondo la LTVE e secondo la LTTP. In tal caso è necessario osservare la norma del concorso di infrazioni di cui all'articolo 194 LUDSC.

Le fattispecie penali sono formulate in modo aperto in riferimento alla possibile cerchia dei contravventori («chiunque»), tuttavia concernono in primo luogo le persone imponibili (art. 7 LTVE). In linea di principio, i fornitori (art. 16 cpv. 1 LTVE) non saranno sanzionati penalmente, bensì oggetto di un altro trattamento giuridico, per esempio di pene convenzionali convenute nell’ambito dell’autorizzazione. Anche i fornitori potranno tuttavia essere perseguiti penalmente, in particolare in caso di infrazioni ripetute, per cui rientrano nella possibile cerchia dei contravventori.

Ai detentori di veicoli elettrici immatricolati in Svizzera rientranti nelle categorie fiscali di cui all’articolo 8 capoverso 2 lettere e ed f («motoveicoli» e «ciclomotori») sarà fatturata la tassa forfettaria secondo l’articolo 9 capoverso 1. In caso di mancato pagamento, sarà avviata una procedura d’esecuzione e si esaminerà la possibilità di adottare misure amministrative (art. 28 LTVE).

Per motivi di carattere economico-amministrativo, si rinuncia a riscuotere una tassa sui veicoli elettrici immatricolati all’estero rientranti nella categoria fiscale di cui all’articolo 8 capoverso 2 lettera f («ciclomotori»). In mancanza di una tassa specifica, per questi veicoli elettrici non si configura un atto punibile.

Articolo 30 Sottrazione della tassa

Questa fattispecie penale concerne la mancata osservanza di un obbligo imposto dalla LTVE o da una sua disposizione d’esecuzione che comporta una tassazione inesatta o nulla, quindi la sottrazione integrale o parziale della tassa. La fattispecie oggettiva è compiuta quando la tassazione è conclusa. L’atto consiste nell’omettere la dichiarazione, procedere a occultamenti, presentare una dichiarazione inesatta, non attivare il sistema di rilevazione o in qualsiasi altro modo che comporti la sottrazione integrale o parziale della tassa.

L’omessa dichiarazione o l’occultamento si riferiscono all’obbligo di dichiarazione (art. 15 LTVE) e portano a una mancata tassazione. L’occultamento è una fattispecie qualificata di omessa dichiarazione. A

61 RS 314.1