Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine

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Numero 3 Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli mi-

nerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo

Articolo 4 capoverso 2

L’articolo 4 LIOm disciplina l’assegnazione dei mezzi del FSTS ai diversi settori di compiti secondo l’articolo 86 capoverso 3 lettere a–g Cost. Con l’introduzione della nuova tassa, viene riformulato il capoverso 2, applicando la vigente disposizione per l’imposta sugli oli minerali specularmente anche alla nuova tassa. Per agevolare la comprensione, la disposizione è suddivisa nelle lettere a e b.

Lettera a

La lettera a corrisponde al disciplinamento vigente. È stabilito che almeno il 27 per cento della metà del prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l’aviazione, di cui all’articolo 131 capoverso 1 lettera e Cost. deve essere utilizzato per la quota dei contributi (art. 86 cpv. 3 lett. d ed e Cost.) non direttamente vincolati alle opere, da stabilire di volta in volta per quattro anni.

Lettera b

La lettera b disciplina la quota del prodotto netto della nuova tassa. L’equivalente del 27 per cento della metà del prodotto netto dell’imposta di consumo corrisponde all’otto per cento del prodotto netto della nuova tassa che non è suddiviso in imposta di consumo e supplemento.

Numero 4 Legge del 20 giugno 202567 sui compiti dell’UDSC

Articolo 8 lettera l

L’articolo 8 LUDSC enumera i pertinenti atti normativi di natura fiscale eseguiti dall’UDSC e cui si fa riferimento nella LUDSC. La LTVE è ora menzionata alla lettera l.

Articolo 73

Capoverso 1 lettera d

L’articolo 73 capoverso 1 disciplina l’adozione di misure amministrative da parte dell’UDSC. In riferimento agli atti la cui esecuzione compete all’UDSC, possono essere adottate misure amministrative unicamente in caso di infrazioni gravi o ripetute (lett. c). Per garantire che siano contemplate anche le misure amministrative menzionate nell’articolo 28 LTVE, l’articolo 73 viene modificato integrando una nuova lettera d nel capoverso 1. Ciò consente all’UDSC di adottare misure amministrative se un altro atto lo prevede.

Capoverso 2 lettera d

Con la nuova lettera d nel capoverso 2, l’UDSC può adottare anche le misure previste in un altro atto normativo secondo il capoverso 1 lettera d.

Articolo 141a

La LUDSC disciplina negli articoli 137–143 l’accesso, mediante procedura di richiamo, al sistema d’informazione dell’UDSC da parte di altre autorità se sono interessati anche dati personali degni di particolare protezione o dati di persone giuridiche degni di particolare protezione.

Capoverso 1

La disposizione precisa quali collaboratori degli uffici cantonali della circolazione stradale e delle autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale sono autorizzati a richiamare i dati. Per gli uffici cantonali della circolazione sono i collaboratori incaricati di riscuotere la tassa nonché svolgere controlli e adottare misure amministrative (lett. a). Per le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale sono i collaboratori incaricati di svolgere controlli nonché di perseguire e giudicare infrazioni alla LTVE (lett. b).

Capoverso 2

La consultazione mediante procedura di richiamo nel sistema d’informazione dell’UDSC da parte dei collaboratori autorizzati è limitata ai dati personali e ai dati di persone giuridiche, inclusi quelli degni di particolare protezione, nelle categorie relative ai tributi nazionali, ai controlli, alle misure amministrative e al perseguimento penale. Tale consultazione si limita ai dati necessari per adempiere i compiti di cui al capoverso 1. Sono intese in particolare le informazioni sulla registrazione e la determinazione corrette

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