Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 71Fedlex · Rapporto esplicativo
i veicoli immatricolati all’estero rientranti nelle categorie fiscali di cui all’articolo 8 capoverso 2 lettere a e b («automobili» e «veicoli commerciali leggeri») è possibile scegliere tra tassa forfettaria e tassa sul chilometraggio (art. 9 cpv. 2 LTVE). È punito con la multa di 200 franchi chiunque intenzionalmente o per negligenza circola nel territorio doganale con un veicolo senza aver versato la tassa forfettaria o senza la registrazione di cui all’articolo 17 lettera a. Lo stesso vale fondamentalmente per i veicoli elettrici immatricolati all’estero rientranti nella categoria fiscale di cui all’articolo 8 capoverso 2 lettera e («motoveicoli»). La fattispecie penale di cui alla lettera b non concerne la variante della registrazione di cui all’articolo 17 lettera a in quanto non prevista per questa categoria di tassa.
Articolo 33 Perseguimento penale da parte dell’UDSC
Le infrazioni sono perseguite e giudicate dall’UDSC secondo gli articoli 30–31 LTVE. La procedura poggia sulla LUDSC e sulla DPA. Per garantire un approccio il più possibile unitario tra l’UDSC e le autorità cantonali, in caso di contravvenzioni di cui all’articolo 32 LTVE si applica la LMD. Tuttavia, l’UDSC è responsabile unicamente delle relative constatazioni al confine doganale e nell’area di confine secondo l’articolo 11 capoverso 5 LUDSC.
Articolo 34 Perseguimento penale da parte dei Cantoni
I Cantoni sono competenti per le contravvenzioni di cui all’articolo 32 LTVE constatate all’interno del Paese (art. 24 cpv. 1 lett. c LTVE). Si applica la LMD. Il prodotto delle multe spetta ai Cantoni.
Articolo 35 Prescrizione
Per garantire che alle contravvenzioni di cui all’articolo 32 LTVE si applichino gli stessi termini di prescrizione a prescindere dalla competenza e dalla legge procedurale applicabile (art. 11 cpv. 1, 2 e 4 DPA; art. 109 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 193763[CP]), il perseguimento penale e la pena si prescrivono in tre anni.
Sezione 9: Disposizioni finali
Articolo 36 Esecuzione
Il disciplinamento dell’esecuzione della presente legge spetta al Consiglio federale.
Articolo 37 Modifica di altri atti normativi
La presente legge rende necessario apportare modifiche ad altre leggi, più precisamente modifiche puntuali della LMD, della LIOm, della legge federale del 22 marzo 198564 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin), della LUDSC e della legge federale del 19 dicembre 195865 sulla circolazione stradale (LCStr).
Articolo 38 Referendum ed entrata in vigore
Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost., le leggi federali sottostanno a referendum facoltativo. Il Consiglio federale è incaricato di determinare l’entrata in vigore della LTVE.
Allegato 1
Numero 1 Legge del 18 marzo 2016 sulle multe disciplinari
Articolo 1 capoverso 1 lettera a numero 19
Per perseguire ai sensi della LMD le contravvenzioni di cui all’articolo 32 LTVE, nell’articolo 1 capoverso 1 lettera a numero 19 LMD è aggiunta la LTVE.
63RS 311.0
64 RS 725.116.2
65 RS 741.01