Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine
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Parte B: variante relativa alla corrente di ricarica
6 Punti essenziali del progetto
6.1 Normativa proposta
6.1.1 Descrizione dell’imposta
L’imposta è riscossa sull’energia elettrica (kWh) utilizzata per la ricarica di un veicolo elettrico. La quantità di energia tassata è rilevata mediante l’infrastruttura di ricarica (impianti di ricarica pubblici/privati). Viene rilevata la quantità di energia erogata a un impianto di ricarica, a prescindere che l’elettricità sia fornita dalla centrale elettrica o sia autoprodotta (impianto fotovoltaico); l’energia erogata a un impianto di ricarica è imponibile. Nel contempo occorre garantire che nella ricarica bidirezionale l’imposta sia restituita per la quantità di energia reimmessa dal veicolo elettrico.
Principali termini
• Imposta: l’imposta è associata a un consumo e pertanto assimilata alle imposte di consumo secondo l’articolo 131 capoverso 1 Cost. Il termine «imposta» è utilizzato come iperonimo per imposta sulla corrente di ricarica e imposta forfettaria.
• Corrente di ricarica: energia elettrica erogata a un impianto di ricarica delle batterie di veicoli elettrici e misurata in chilowattora.
• Impianto di ricarica: installazione o dispositivo che consente di ricaricare i veicoli elettrici immatricolati per la circolazione stradale. A seconda della situazione, le installazioni possono essere limitate a una sola stazione di ricarica (wallbox), per esempio in una casa unifamiliare, oppure consistere di un impianto con un sistema di ricarica intelligente che può servire diverse stazioni di ricarica (p. es. in un garage). Nel progetto di legge viene sistematicamente utilizzato il termine «impianto di ricarica» per sottolineare che vi rientrano anche gli apparecchi mobili per la ricarica e tutti gli impianti di ricarica di veicoli elettrici e non solo le classiche wallbox. Nel rapporto è talora utilizzato il termine «stazione di ricarica» come sinonimo.
6.1.2 Panoramica dell’obbligo fiscale
Su cosa è riscossa la tassa e chi è imponibile? (Campo di applicazione materiale)
L’imposta è riscossa sulla corrente di ricarica (oggetto fiscale) ed è espressa in centesimi per chilowattora. La base di calcolo dell’imposta è la quantità di energia (kWh) erogata agli impianti di ricarica delle batterie di veicoli immatricolati. Questo approccio è stato scelto per trattare allo stesso modo la ricarica con corrente alternata (AC) e con corrente continua (DC). L’energia erogata dalla rete elettrica è sempre corrente alternata. Tuttavia, dal momento che la batteria di un veicolo elettrico può essere alimentata solo con corrente continua, la corrente alternata deve essere prima trasformata in corrente continua, con conseguenti perdite di energia. Con la ricarica in corrente continua, la conversione avviene all’esterno del veicolo nella stazione di ricarica, mentre con la ricarica in corrente alternata avviene nel veicolo stesso. Per garantire la parità di trattamento tra la ricarica DC e la ricarica AC, viene dunque tassata l’elettricità erogata a un impianto di ricarica. Stabilire come base di calcolo l’elettricità erogata da un impianto di ricarica o immessa in un veicolo avrebbe portato a preferire la ricarica DC perché in tal caso non sarebbero tassate le perdite di ricarica.
Sono imponibili i gestori degli impianti di ricarica (soggetti fiscali). È tuttavia ipotizzabile che questi addebitino l’imposta ai detentori dei veicoli quando non si tratta del proprio veicolo (p. es. negli impianti di ricarica pubblici).
Poiché per misurare la quantità di energia occorrono contatori certificati, per determinati generi di veicoli la tassazione della corrente di ricarica non è proporzionata. Alcuni veicoli sono ricaricati in primo luogo