Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 85Fedlex · Rapporto esplicativo

Oltre ai dati relativi alla persona imponibile e al veicolo, l’UDSC consulta unicamente dati sul chilometraggio per procedere al calcolo necessario per la determinazione della tassa. I dati sul chilometraggio dei veicoli rientranti nella categoria fiscale di cui all’articolo 8 capoverso 2 lettere a e b LTVE (automobili e veicoli commerciali leggeri), trasmessi all’UDSC dai fornitori autorizzati o dagli stessi detentori del veicolo, consistono di indicazioni puramente chilometriche. L’UDSC non riceve geodati, pertanto non è possibile risalire al profilo del tragitto né procedere alla geolocalizzazione.

I veicoli rientranti nella categoria fiscale di cui all’articolo 8 capoverso 2 lettere c e d (veicoli commerciali pesanti per il trasporto di merci e di persone) sono tassati in base al chilometraggio calcolato mediante il sistema di rilevazione della TTPCP (fermo restando che per i veicoli commerciali pesanti adibiti al trasporto di persone può essere richiesta l’imposizione secondo la LTVE, v. n. 2.1.6.5). Ai fini della TTPCP, i fornitori trasmettono quotidianamente all’UDSC i dati sul chilometraggio sotto forma di coordinate GNSS. Il calcolo dei chilometri percorsi necessario per la determinazione della tassa implica il collegamento dei punti di riferimento registrati. Questo collegamento riproduce un profilo del tragitto, tuttavia il trattamento dei dati ha come unica finalità la riscossione corretta della tassa. Non vengono elaborate valutazioni né previsioni sul comportamento di guida dei conducenti (movimenti di una persona).

La tassazione forfettaria si basa unicamente sui dati rilevati nel SIAC concernenti la persona imponibile e il veicolo. Non sono raccolti dati sul chilometraggio. In caso di veicoli esteri, è necessario rilevare la targa ufficiale e il Paese di immatricolazione del veicolo, la durata di validità auspicata del forfait e il mezzo di pagamento, ma nessun dato sulla persona imponibile.

Una base legale per il trattamento di dati personali degni di particolare protezione in una legge in senso formale secondo l’articolo 34 capoverso 2 LPD è dunque necessaria soltanto in due casi, segnatamente per perseguire e giudicare infrazioni nonché per richiedere e adottare misure amministrative. La base legale per il trattamento di dati ai fini del perseguimento penale è costituita dall’articolo 126 LUDSC, mentre l’articolo 125 LUDSC costituisce la base legale per il trattamento di dati finalizzato all’esecuzione di misure amministrative. Nella categoria di dati relativa alle «misure amministrative» disciplinata nell’articolo 125 LUDSC rientrano, secondo l’articolo 119 lettera f LUDSC, i dati concernenti l’esecuzione di misure amministrative di cui all’articolo 73 LUDSC. In riferimento agli atti normativi la cui esecuzione incombe all’UDSC, possono essere quindi adottate misure amministrative unicamente in caso di infrazioni gravi o ripetute (art. 73 cpv. 1 lett. c). Per garantire che siano contemplate anche le misure amministrative menzionate nell’articolo 21 LTVE, l’articolo 73 LUDSC viene modificato e integrato come riportato nell’allegato 1 LTVE. I restanti trattamenti di dati personali non degni di particolare protezione necessari in relazione alla tassa saranno disciplinati dal Consiglio federale a livello di ordinanza.

5.9.2 Posizione giuridica dei fornitori

Ai sensi dell’articolo 5 lettera i LPD, sono organi federali le persone alle quali sono affidati compiti federali. Se queste persone operano in adempimento di tali compiti, a esse si applicano le disposizioni concernenti il trattamento dei dati da parte di organi federali (art. 33-42 LPD).

Il Consiglio federale può autorizzare fornitori di servizi per determinare il chilometraggio imponibile (fornitori, art. 16 cpv. 1 LTVE). Al fine di garantire la correttezza e la disponibilità dei dati necessari per la riscossione della tassa, vengono fissati requisiti dettagliati per i fornitori, esaminati approfonditamente nel quadro della procedura di autorizzazione e in seguito continuamente verificati. Il mandato legale alla collettività pubblica di garantire la registrazione corretta dei dati necessari per la riscossione della tassa prosegue quindi anche se l’UDSC non lo adempie più direttamente (p. es. attraverso la consegna in prima persona degli apparecchi di registrazione).

I fornitori di servizi di rilevazione del chilometraggio imponibile devono quindi essere qualificati come organi federali per l’adempimento dei rispettivi compiti previsti dalla legislazione in materia di protezione dei dati. I principi del trattamento dei dati seguono pertanto le prescrizioni degli articoli 33 e seguenti LPD. Essi vengono considerati nell’ambito della procedura di autorizzazione.

fatti i debiti mutamenti, anche ai dati concernenti le persone giuridiche che l’UDSC tratta nell’ambito della riscossione della tassa sui veicoli elettrici.