Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 91Fedlex · Rapporto esplicativo
chilometraggi complessivi inferiori. Le tariffe calcolate per questi generi di veicoli sono attualmente soggette a considerevoli incertezze, in quanto sono pochi i modelli disponibili sul mercato e si attendono ancora importanti sviluppi tecnologici, soprattutto per i veicoli commerciali pesanti (VCP).
Nonostante l’interesse per i consumi futuri di determinati generi di veicoli sia elevato, svolge un ruolo secondario nel calcolo della tariffa unitaria a causa della loro quota modesta nel chilometraggio complessivo. La tariffa unitaria si basa quindi soprattutto sulle automobili, il cui consumo di energia può essere già stimato in modo attendibile. Per la determinazione delle tariffe nella legge, è calcolata la media aritmetica dei due metodi di derivazione, top-down e bottom-up, in base alle considerazioni di cui sopra. Questa media aritmetica è di 22.8 cent./kWh.
Imposta forfettaria per «piccoli veicoli»
Come spiegato al punto 6.1.2, ai «piccoli veicoli» si applica un’imposta forfettaria.
Il modello tariffario per la tassazione forfettaria è ripreso dalla variante relativa al chilometraggio (v. Figura 15):
Figura 29: Forfait annuali motoveicoli Categoria Peso totale Forfait annuali
di peso (in kg) (in fr.)
1 fino a 300 50.00
2 301–400 65.00
3 401–500 80.00
4 501–600 100.00
5 601–700 120.00
6 701–800 140.00
7 da 801 160.00
Nella categoria fiscale dei motoveicoli rientrano, oltre ai motoveicoli classici, anche gli altri veicoli simili (motoleggere, tricicli a motore, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore).
I ciclomotori muniti di targa74, in cui rientrano in particolare le e-bike veloci, pagheranno una tassa forfettaria annuale di 25 franchi analogamente alla variante relativa al chilometraggio (v. punto 2.1.3.6).
Questi generi di veicoli possono essere caricati alle prese domestiche e industriali senza che sia necessario un dispositivo che misura la quantità di energia erogata. L’imposta sulla corrente di ricarica si applica se tali veicoli sono caricati su impianti che potrebbero essere utilizzati anche da altri generi di veicoli.
Imposta forfettaria come soluzione temporanea per altri generi di veicoli
Nell’ottica attuale è ipotizzabile che i requisiti tecnici per la riscossione dell’imposta sulla corrente di ricarica non saranno adempiuti prima del 2035 (v. punto 6.4). Fino alla realizzazione delle condizioni necessarie sarà temporaneamente introdotta un’imposta forfettaria per garantire comunque in gran parte il finanziamento. Per questa imposta forfettaria sono imponibili, oltre ai veicoli per cui è già prevista l’imposta forfettaria secondo il punto 6.1.3.3, i seguenti generi di veicoli:
a. automobili;
b. minibus;
c. autofurgoni;
d. autoveicoli leggeri
74 Secondo l’art. 18 OETV, fanno parte dei ciclomotori i ciclomotori veloci (p. es. le e-bike veloci), i monopattini autobilanciati, i ciclomotori veloci e le sedie a rotelle motorizzate. Queste ultime saranno esentate dalla tassa.