Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine

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5.9.3 Comunicazione di dati

La registrazione dei dati necessari per la riscossione della tassa da parte dei fornitori comporta la comunicazione di dati all’estero. Tale comunicazione deve rispettare le prescrizioni dell’articolo 16 LPD. Poiché la cerchia dei fornitori è limitata a quelli con sede in uno Stato membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera (per la riscossione secondo la soluzione della TTPCP v. art. 58 lett. a OTTP, per la riscossione secondo la LTVE sarà formulata un’apposita disposizione sempre a livello di ordinanza), l’attenzione è incentrata su eventuali procedure di trattamento dei dati eseguite dai fornitori al di fuori di questi Stati. Le prescrizioni di cui all’articolo 16 LPD vengono considerate nell’ambito della procedura di autorizzazione.

Al contrario, per i fornitori esteri anche la trasmissione all’UDSC dei dati necessari per la riscossione della tassa è considerata come comunicazione di dati all’estero. Al riguardo soggiacciono alle prescrizioni in vigore nel rispettivo Paese concernenti la comunicazione di dati all’estero.

Per riscuotere la tassa, effettuare controlli, adottare misure amministrative nonché perseguire e giudicare infrazioni, saranno comunicati dati mediante procedura di richiamo nel sistema d’informazione dell’UDSC ai collaboratori competenti delle autorità cantonali. La necessaria base legale è creata nella LUDSC con l’articolo 141a.

5.9.4 Sistema di controllo

Nel traffico stradale vengono rilevati unicamente i passaggi dei veicoli il cui chilometraggio è determinato mediante il sistema della TTPCP (ossia i veicoli rientranti nelle categorie fiscali di cui all’art. 8 cpv. 2 lett. c e d). Questi punti di rilevazione si trovano sia presso i valichi di confine sia presso ubicazioni fisse o mobili sul territorio nazionale. Il trattamento dei dati si fonda sulla legislazione concernente la TTPCP.

I controlli sul pagamento della tassa forfettaria per i veicoli esteri rientranti nelle categorie fiscali di cui all’articolo 8 capoverso 2 lettere a, b e d sono effettuati attraverso la conferma del pagamento emessa elettronicamente o mediante consultazione elettronica delle targhe registrate con un apposito dispositivo mobile, stazionario o semistazionario. I dati dei controlli sono immediatamente distrutti una volta constatato l’avvenuto pagamento.

I dati sono condivisi se necessari per effettuare controlli o perseguire e giudicare infrazioni; la trasmissione dei dati è altresì ammessa nell’ambito dell’assistenza amministrativa tra le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge.

5.9.5 Rapporto con il regolamento generale europeo sulla protezione dei dati

Al trattamento dei dati di persone fisiche a prescindere dalla cittadinanza o dal luogo di domicilio di queste persone si applica nell’UE il regolamento (UE) 2016/67972 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati; RGPD). Il trattamento dei dati personali di una persona fisica con domicilio in Svizzera in uno Stato membro dell’UE rientra pertanto nel campo di applicazione dell’RGPD.

Ciò significa che un fornitore con sede in uno Stato membro dell’UE che tratta dati personali in relazione alla riscossione della tassa sul chilometraggio ricade, per il trattamento dei dati, nel campo di applicazione di tale regolamento. Quando invece un fornitore ha sede in Svizzera e tratta dati che servono alla determinazione della tassa, il trattamento dei dati personali ricade nel campo di applicazione del diritto svizzero in materia di protezione dei dati.

5.9.6 Rischio per la personalità o i diritti fondamentali delle persone interessate

La riscossione della presente tassa presuppone imperativamente il trattamento di dati personali. Secondo l’articolo 22 capoverso 1 LPD, il titolare del trattamento effettua previamente una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (Data Protection Impact Assessment, DPIA) quando il trattamento dei dati

72 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, versione della GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.