Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine

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spese (DTF 124 I 289 consid. 3b). Per le imposte di scopo il prodotto deve essere impiegato a destinazione vincolata per i compiti previsti nella Costituzione o nella legge.

Dal momento che, da un lato, i veicoli elettrici, così come i veicoli a carburanti fossili, sono ritenuti i principali responsabili dei costi a carico della collettività per la costruzione, l’esercizio e la manutenzione delle strade pubbliche e, dall’altro, le entrate generate dalla tassa devono essere impiegate a destinazione vincolata ai sensi dell’articolo 86 Cost. per i compiti e le spese connessi alla circolazione stradale, la tassa ha le caratteristiche di un’imposta di attribuzione dei costi così come di un’imposta di scopo. Come già menzionato, la tassa sui veicoli elettrici non costituisce una rimunerazione di prestazioni fornite dalla Confederazione né è in alcun modo correlata a una fornitura di merci, di conseguenza non è assoggettata all’imposta sul valore aggiunto.

5.5 Assoggettamento al freno alle spese

Il presente progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi (che comportano spese superiori a una delle soglie previste) né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa (che comportano spese superiori a una delle soglie previste).

5.6 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale

Il principio di sussidiarietà e il principio dell’equivalenza fiscale sono rispettati. La ripartizione dei compiti garantisce un disciplinamento uniforme. L’attuale ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni non subisce modifiche sostanziali.

5.7 Conformità ai principi della legge sui sussidi

Il progetto non contiene nuove disposizioni in materia di sussidi.

5.8 Delega di competenze legislative

Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale in particolare le disposizioni in materia di cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi (lett. d) nonché di obblighi dei Cantoni nell’attuazione ed esecuzione del diritto federale (lett. f). Questi aspetti sono considerati nel presente atto normativo.

Il progetto di legge contiene norme di delega a emanare ordinanze nella misura in cui il Consiglio federale, quale organo competente, può emanarne nei limiti fissati dalla legge. Lo stesso dicasi per l’UDSC in qualità di autorità esecutiva responsabile in particolare dell’emanazione di prescrizioni tecniche e operative. Tali deleghe sono necessarie in quanto riguardano regolamentazioni il cui grado di precisazione trascenderebbe il livello di legge. Sulla base delle prescrizioni contenute negli articoli di legge, l’autorizzazione a legiferare della legge è sufficientemente precisata.

Nel presente progetto sono delegate competenze legislative negli articoli 3 capoversi 2 e 3, 5 capoverso 2, 6, 8 capoversi 3 e 4, 10 capoverso 2, 11, 13 capoversi 2 e 3 nonché negli articoli 16, 18, e 36 LTVE. Per le motivazioni si rimanda ai commenti agli articoli in questione.

5.9 Protezione dei dati

5.9.1 Dati personali71

L’esecuzione del presente atto normativo richiede il trattamento di dati personali da parte dell’UDSC e, a tale scopo, nella LUDSC è prevista la base necessaria.

71 Ai sensi del presente progetto di legge, anche le persone giuridiche possono essere detentori di veicoli elettrici. Con l’entrata in vigore, il 1° settembre 2023, della nuova legislazione sulla protezione dei dati, i dati sulle persone giuridiche non rientrano più nel campo di applicazione della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati. Analoghe disposizioni per il trattamento dei dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali sono ora contenute negli articoli 57r segg. della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’amministrazione (LOGA; RS 172.010). Le considerazioni in materia di protezione dei dati nel punto 5.9 del rapporto esplicativo si applicano dunque,