Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine
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alle prese domestiche (modalità 1 o 273) e non tramite impianti di ricarica (p. es. wallbox). In alcuni casi, le batterie possono essere rimosse dai veicoli e ricaricate ovunque, ad esempio a qualsiasi presa domestica. In tali casi non è praticamente possibile né proporzionato imporre il montaggio di contatori certificati alle prese per misurare e tassare le quantità effettive di energia, per lo più relativamente ridotte. Di conseguenza, questi veicoli saranno tassati a forfait. Si tratta dei seguenti generi (qui definiti «piccoli veicoli»):
a) motoveicoli
b) quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore
c) ciclomotori (ciclomotori veloci, monopattini autobilanciati, ciclomotori pesanti)
Dove viene riscossa l’imposta? (Campo di applicazione territoriale)
L’imposta si applica sull’intero territorio nazionale. È pertanto imponibile l’energia erogata a qualsiasi impianto di ricarica situato sul territorio svizzero e utilizzato per ricaricare veicoli immatricolati.
La tassazione forfettaria si applica esclusivamente ai veicoli di piccole dimensioni immatricolati in Svizzera. I veicoli immatricolati all’estero ne sono esentati perché di norma l’eventuale ricarica durante la permanenza in Svizzera è effettuata presso impianti di ricarica pubblici, già tassati. Un’imposta forfettaria aggiuntiva per i veicoli esteri comporterebbe una doppia imposizione che l’UE potrebbe considerare discriminante.
6.1.3 Modelli tariffari (base di calcolo e importo della tassa)
L’imposta è calcolata in base alla quantità di energia misurata in chilowattora erogata all’impianto di ricarica delle batterie dei veicoli elettrici (ricarica).
Principi fondamentali
La tariffa della corrente di ricarica si basa sugli stessi principi fondamentali della tassa sul chilometraggio (v. punto 2.1.3.1). In particolare, la tariffa fiscale deve essere stabilita in modo che l’onere fiscale per la corrente di ricarica sia in media approssimativamente uguale a quello per i veicoli a benzina e diesel con l’imposta sugli oli minerali (imposizione equivalente).
Derivazione della tariffa per la corrente di ricarica
Per motivi tecnici inerenti alla riscossione, si applica una tariffa unitaria in cent./kWh valida per tutti i veicoli.
Per ricavare la tariffa per chilowattora si applica una procedura articolata in tre fasi:
• derivazione della tariffa di riferimento: analogamente ai calcoli per la tassa sul chilometraggio, la
tariffa di riferimento per un veicolo a combustione medio viene derivata dai dati sui consumi reali ipotizzati per il 2030 dall’HBEFA e dalle aliquote d’imposta sugli oli minerali secondo la LIOm. La tariffa di riferimento rappresenta l’imposta media sugli oli minerali per chilometro percorso che in futuro dovrà essere pagata anche per un veicolo elettrico medio;
• derivazione del consumo medio dei veicoli elettrici: sulla base dei dati sui consumi ipotizzati per
il 2030 (HBEFA), viene calcolato il consumo medio di energia (kWh) per chilometro;
• trasposizione delle imposte sugli oli minerali al consumo dei veicoli elettrici: in un’ultima fase
l’imposta media per i veicoli a combustione determinata nella fase 1 viene trasposta sul consumo medio dei veicoli elettrici calcolata nella fase 2. Si ricava così un’imposta in media equivalente per chilowattora.
L’obiettivo è estrapolare una tariffa unitaria trasparente per unità di energia elettrica (kWh) applicabile a tutti i generi di veicoli. È possibile calcolarla nei due modi seguenti:
73 Modalità di ricarica secondo le norme SN EN 61851 e SN EN 62752. V. al riguardo per esempio l’Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES), Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität, manuale (in tedesco), HBLE-CH 2022, maggio 2022.