Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine

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6.1.6 Varianti respinte per la rilevazione della base di calcolo

Due varianti per la rilevazione della quantità di energia sono state esaminate, ma poi respinte a causa degli svantaggi che implicano.

Misurazione con il cavo di ricarica come soluzione standard

In linea di principio sarebbe possibile rilevare sistematicamente l’elettricità prelevata dai veicoli elettrici tramite il cavo di ricarica ed è stata una delle opzioni esaminate76, poi scartata per i seguenti motivi:

• sviluppare uno speciale cavo o un adattatore con un contatore integrato dell’energia che consenta

la trasmissione di dati non è una valida soluzione, poiché la molteplicità dei diversi cavi di ricarica da utilizzare a seconda del metodo di ricarica scelto e del tipo di presa delle diverse marche di veicoli comporterebbe la necessità di sviluppare più versioni, con un conseguente aumento dei costi. Inoltre occorrerebbero diversi adattatori per ogni veicolo;

• i costi aggiuntivi per i particolari cavi di ricarica svizzeri sono considerati relativamente elevati;

• sarebbe peraltro difficile impedirne la manipolazione o il mancato utilizzo. In commercio si trovano

cavi di ricarica di tutti i tipi, pertanto andrebbe garantito l’utilizzo esclusivo di cavi o adattatori certificati svizzeri. Di conseguenza, dovrebbe essere integrata un’ulteriore funzione di riconoscimento del cavo di ricarica da parte della stazione di ricarica o del veicolo;

• la rilevazione per i veicoli esteri diventerebbe impossibile, poiché non sarebbe ragionevole imporre

a tali veicoli un cavo di ricarica svizzero;

• una normazione in Svizzera (con le relative prescrizioni per i fabbricanti di veicoli) non è realistica e

sarebbe imperativo osservare le norme europee.

Misurazione del consumo di elettricità nel veicolo

La misurazione del consumo di elettricità nel veicolo è stata respinta per i motivi oggettivi già esposti al punto 1.4.2.

6.2 Soluzione per la riscossione dell’imposta sulla corrente di ricarica

6.2.1 Requisiti e panoramica della soluzione di riscossione

I requisiti del sistema di riscossione di un’imposta sulla corrente di ricarica, essenzialmente gli stessi di quelli previsti per la tassa sul chilometraggio (v. punto 2.1.6.1), sono di carattere generale e servono come base per sviluppare tali sistemi.

Presupposti per un’imposta sulla corrente di ricarica

La riscossione di un’imposta sulla corrente di ricarica presuppone che sia misurata l’elettricità erogata a un impianto di ricarica (p. es. con contatori secondo la direttiva MID77). I dati di misurazione devono poi essere trasmessi agli organi d’esecuzione responsabili che procedono a determinare l’imposta e la fatturano. I dati sono trasmessi automaticamente attraverso un’interfaccia di comunicazione e la loro integrità deve essere garantita da un processo di trasmissione certificato. In alternativa, i dati di misurazione possono essere trasmessi manualmente mediante autodichiarazione. In tal caso i dati registrati con un sistema certificato sono immessi dalla persona imponibile in un’apposita schermata o in un’interfaccia e trasmessi agli organi d’esecuzione responsabili (v. excursus sull’eccezione, punto 6.2.4.2).

In concreto ciò implica l’introduzione di un obbligo di dotazione o adeguamento per gli impianti di ricarica presso i quali sono ricaricati veicoli svizzeri o esteri muniti di targa (tranne quelli soggetti all’imposta forfettaria):

• obbligo di adeguamento: gli impianti di ricarica esistenti, non ancora dotati di un contatore certifi-

cato, devono essere adeguati o sostituiti entro la data di introduzione dell’imposta sulla corrente di

76 Dynamic Test Center (DTC), Abgabe auf Elektrofahrzeuge DTC, 7 novembre 2023, www.ustra.admin.ch > Temi > Finanziamento stradale > Finanziamento a lungo termine delle infrastrutture di trasporto

77 Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione), https://eurlex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0032 .