Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/28: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione e del Protocollo dell’Aia del 2007 sulle prestazioni alimentari nonché legge federale intesa a migliorare l’aiuto nazionale all’incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia · 48 pagine

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mento, soddisfare le esigenze dei figli e degli altri membri della famiglia nonché armonizzare le condizioni quadro giuridiche tra gli Stati.

3.2 Commento ai singoli articoli della CLA 07

La CLA 07 si fonda sulla CNY è in vigore in Svizzera dal 1977 e ne riprende i principi fondamentali. Inoltre, sostituisce la Convenzione del 2 ottobre 1973 concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari (CLA73–R/E), che a sua volta era subentrata alla Convenzione del 15 aprile 195825 concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia d’obbligazioni alimentari verso i figli (CLA58-R/E). Si può quindi fare riferimento almeno in parte ai commenti riportati nei messaggi concernenti la CNY26, la CLA73-R/E27 e la CLA58–R/E28.

Vanno menzionati anche il rapporto esplicativo ufficiale29 della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato, che illustra in dettaglio ogni singolo articolo della Convenzione in oltre cento pagine, e i due manuali30 che, redatti dalla Conferenza e destinati alle autorità centrali e agli esperti, descrivono minuziosamente i compiti previsti dalla CLA 07. A questi si aggiungono altri manuali ufficiali dedicati a singoli aspetti dell’esazione di pretese alimentari, ad esempio relativi alle convenzioni in materia di alimenti31. Vengono inoltre formate regolarmente commissioni speciali per l’applicazione pratica della CLA 07 nelle quali sono discusse anche questioni interpretative, poi pubblicate sotto forma di conclusioni e raccomandazioni32. Tutto questo materiale può e deve essere consultato in caso di questioni relative all’interpretazione della nuova Convenzione.

I seguenti commenti si limitano alle differenze sostanziali rispetto alla CNY. Gli aspetti concernenti l’organizzazione delle autorità e l’attuazione della CLA 07 in Svizzera figurano al numero 5.

Art. 2 Ambito d’applicazione

La CLA 07 prevede un ambito d’applicazione «centrale» e permette agli Stati contraenti di limitarlo e ampliarlo con riserve e dichiarazioni. Queste modifiche valgono (solamente) nei confronti degli Stati che hanno fatto le stesse dichiarazioni.

La CLA 07 è applicabile anzitutto alle prestazioni alimentari dei figli nei confronti dei loro genitori fino al compimento del ventunesimo anno (in merito alla possibile estensione oltre questo limite si veda il prossimo paragrafo). Il limite d’età significa che gli Stati contraenti sono tenuti a prestare assistenza amministrativa per il mantenimento ai creditori finché questi ultimi non raggiungano la suddetta età. Anche alle persone più anziane va prestata assistenza se si tratta di arretrati risalenti a prima che compissero 21 anni. I limiti d’età valgono anche per le richieste dirette che non vengono presentate tramite un ufficio specializzato o all’autorità centrale della Confederazione.

In relazione al limite d’età, la CLA 07 prevede che gli Stati contraenti possano abbassare il limite di età a 18 anni o innalzarlo oltre i 21 anni formulando una riserva o una dichiarazione. Attualmente è previsto che, al momento della ratifica, la Svizzera rilasci una dichiarazione per

25 RS 0.211.221.432

26 FF 1975 I 1557

27 FF 1975 II 1365

28 FF 1964 I 425

29 Consultabile su www.hcch.net > Recouvrement des aliments

30 Cfr. percorso del file alla nota a piè di pagina 29.

31 Cfr. percorso del file alla nota a piè di pagina 29.

32 Cfr. percorso del file alla nota a piè di pagina 29.