Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/28: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione e del Protocollo dell’Aia del 2007 sulle prestazioni alimentari nonché legge federale intesa a migliorare l’aiuto nazionale all’incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia · 48 pagine

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La CLA 07 permette anche domande di modifica di una decisione, ad esempio un bambino può chiedere di modificare l’importo di mantenimento qualora le circostanze siano cambiate.

Nuovo dal punto di vista svizzero e a prima vista difficilmente comprensibile è il fatto che con la CLA 07 anche i debitori possono chiedere assistenza amministrativa per il riconoscimento o la modifica di titoli di mantenimento. A un secondo sguardo, in questi casi l’assistenza amministrativa è comprensibile in quanto è meglio per tutte le parti fissare effettivamente un importo di mantenimento realistico piuttosto che lasciare accumularsi arretrati elevati che non potranno comunque mai essere pagati da un debitore con domicilio e reddito all’estero. Va sottolineato che le domande dei debitori non hanno carattere gratuito. Già oggi però, ogni debitore che soddisfa le pertinenti condizioni può chiedere la verifica e l’adeguamento della sua obbligazione di mantenimento e anche l’assistenza legale gratuita. In fin dei conti non si crea dunque nulla di nuovo bensì si rendono più visibili e accessibili le possibilità già esistenti.

Queste nuove funzioni dovranno essere assunte dall’autorità centrale della Confederazione in quanto incompatibili con il mandato degli uffici di aiuto all’incasso, che si attivano soltanto per i creditori. L’autorità centrale della Confederazione potrà incaricare avvocati esterni che operano nel quadro del gratuito patrocinio, analogamente alla prassi adattata da altre convenzioni dell’Aia, in particolare nel settore dei rapimenti internazionali di minori (cfr. art. 3 della legge federale del 21 dic. 200733 sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti).

Art. 12 Trattamento dei casi

Le autorità dello Stato richiedente devono assistere gli istanti al fine di garantire che le loro domande siano corredate di tutte le informazioni e tutti i documenti necessari. Per le domande di esecuzione di un titolo e per le richieste d’informazione connesse (ad es. accertamenti di indirizzi e informazioni sulla situazione finanziaria), tali compiti spetteranno agli uffici centrali specializzati dei Cantoni (art. 3 LF-CLA 07). Mentre per le altre domande (ad es. di costituzione o modifica di un titolo) sarà competente l’autorità centrale della Confederazione (art. 2 LF-CLA 07).

L’autorità centrale della Confederazione, alla quale gli uffici centrali specializzati dei Cantoni inoltrano tutti i documenti, trasmetterà all’autorità centrale dello Stato richiesto le domande complete impiegando il modulo di trasmissione prescritto dalla CLA 07.

Tutte le domande in entrata sono ricevute dall’autorità centrale della Confederazione; le domande di esecuzione di un titolo (e le domande connesse quali accertamenti di indirizzi e informazioni sulla situazione finanziaria) sono inoltrate per trattamento agli uffici centrali specializzati dei Cantoni, mentre tutte le altre sono o direttamente sbrigate dall’autorità centrale della Confederazione o da essa delegate a terzi. La CLA 07 impone che l’autorità centrale confermi la ricezione mediante il modulo prescritto e comunichi le prime misure entro sei settimane e poi entro tre mesi informi dello stato della domanda.

Art. 14 e 17 Accesso effettivo alle procedure

L’articolo 14 stabilisce il principio secondo cui tutti gli istanti devono avere accesso effettivo alle procedure nello Stato richiesto (comprese le procedure di ricorso). La concessione di assistenza legale (gratuita) dipende da diversi fattori quali l’organizzazione dello Stato in questione nonché dall’istante e dalla domanda.

Alcuni Stati sono organizzati di modo che la loro autorità centrale ed eventualmente altre autorità offrano gratuitamente tutta l’assistenza necessaria per il trattamento della domanda (art. 14 par. 3). Per offrire prestazioni paragonabili, l’autorità centrale della Confederazione dovrebbe assumere specialisti con conoscenze giuridiche e linguistiche da tutta la Svizzera che conoscano le procedure dinanzi ai tribunali cantonali. Ciò non sarebbe efficiente, considerato che spesso si tratta di pochi casi per Cantone. Per determinate procedure come la costituzione di

33 RS 211.222.32