Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/28: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione e del Protocollo dell’Aia del 2007 sulle prestazioni alimentari nonché legge federale intesa a migliorare l’aiuto nazionale all’incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia · 48 pagine
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I problemi organizzativi illustrati non sono nuovi. Già nel 1989, a proposito dell’organizzazione delle autorità in Svizzera è stato scritto che i ritardi si verificano in particolare nei Paesi contraenti con sistema federale. Ad ogni livello di delega è talvolta necessario accettare un calo della qualità nella gestione dei casi17. L’adesione della Svizzera alla CLA 07 risolverebbe questi problemi.
1.5 Alternative esaminate
Rispetto a una convenzione multilaterale, gli accordi bilaterali sono meno efficaci. È significativo che gli Stati Uniti e alcune province canadesi, con cui la Svizzera ha concluso negli ultimi decenni accordi bilaterali in materia di mantenimento, abbiano nel frattempo aderito alla CLA 07.
In considerazione dei costi, un’alternativa sarebbe denunciare le vigenti convenzioni sulle prestazioni alimentari e rinunciare in futuro completamente all’incasso internazionale degli alimenti. Questo approccio, tuttavia, non sarebbe in linea con gli impegni internazionali della Svizzera: ratificando la Convenzione sui diritti del fanciullo18, il nostro Paese si è impegnato ad adottare ogni adeguato provvedimento al fine di riscuotere dai genitori all’estero le pretese di mantenimento dovute al fanciullo (cfr. art. 27 par. 4 primo periodo della Convenzione sui diritti del fanciullo). Inoltre, ratificando la Convenzione sui diritti del fanciullo, ha espresso l’intenzione di favorire l’adesione ad accordi internazionali nonché la conclusione di ogni altra intesa appropriata al fine di sostenere i fanciulli nei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo viva in uno Stato diverso da quello del fanciullo (art. 27 par. 4 secondo periodo della Convenzione sui diritti del fanciullo). Vi si aggiungono gli effetti positivi di un incasso internazionale degli alimenti efficiente (v. n. 1.1 e 5.2), che senza un quadro legale per la collaborazione transfrontaliera andrebbero persi.
Il Consiglio federale è quindi del parere che l’adesione della Svizzera alla CLA 07 e al relativo Protocollo costituisca la soluzione preferibile.
1.6 Svolgimento e risultato dei negoziati
La Convenzione e il Protocollo sono stati negoziati tra il 2003 e il 2007. La Svizzera ha partecipato attivamente ai negoziati. Il gruppo di lavoro sulla legge da applicare al mantenimento è stato diretto dal delegato svizzero, il professor Andrea Bonomi (Università di Losanna) che ha redatto anche il rapporto esplicativo ufficiale19 sul Protocollo. Il risultato dei negoziati è compatibile con il diritto svizzero.
1.7 Rapporto con il programma di legislatura, il piano finanziario e le strategie del Consiglio federale
I progetti non sono annunciati né nel messaggio del 24 gennaio 202420 sul programma di legislatura 2023–2027 né nel corrispondente decreto federale del 6 giugno 202421. Coincidono tuttavia con diversi obiettivi che il Consiglio federale ha fissato nel programma di legislatura. Ad esempio, la Svizzera promuove le pari opportunità (obiettivo 11) se sostiene i figli di genitori che trascurano i propri doveri di mantenimento a far valere i propri diritti mettendo a loro dispo-
17 Zingaro, Die Arbeit mit dem NYÜ, in: Volken/Hangartner, Alimenteninkasso im Ausland, Referate und Unterlagen der Tagung vom 6. Mai 1988, San Gallo 1989.
18 Convenzione sui diritti del fanciullo, conclusa a New York il 20 nov. 1989 ed entrata in vigore per la Svizzera il
26 mar. 1997, RS 0.107
19 www.hcch.net > Recouvrement des aliments > Rapport explicatif, établi par Andrea Bonomi
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