Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/28: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione e del Protocollo dell’Aia del 2007 sulle prestazioni alimentari nonché legge federale intesa a migliorare l’aiuto nazionale all’incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia · 48 pagine

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estendere l’ambito di applicazione dell’intera convenzione al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia d’obbligazioni alimentari per i figli fino a 25 anni che stanno seguendo una formazione. In ogni caso la dichiarazione sarà efficace soltanto se reciproca e quindi avrà conseguenze solamente se altri Stati hanno rilasciato una dichiarazione corrispondente, come ad esempio ha fatto la Norvegia. L’UE e gli Stati Uniti vi hanno rinunciato, per cui nei loro confronti il limite d’età applicabile continuerà a essere quello dei 21 anni.’

L’ambito d’applicazione comprende anche il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari tra coniugi ed ex coniugi nel caso in cui siano fatte valere in relazione a una richiesta di alimenti per il figlio. Per queste pretese va sempre fornita l’assistenza amministrativa il che non vale per il mantenimento del solo coniuge. Per il momento, la Svizzera non intende ampliare l’ambito d’applicazione della Convenzione mediante una dichiarazione al riguardo, ossia non intende fornire assistenza amministrativa per il mantenimento del coniuge. In futuro verrebbe dunque fornita meno assistenza per il mantenimento del coniuge rispetto a quanto attualmente previsto dalla CNY (la cui denuncia viene proposta nel presente progetto, v. n. 6.1), il che peraltro è giustificato poiché il coniuge ha un bisogno di protezione inferiore rispetto ai figli e i pochi casi che sarebbero interessati non compenserebbero gli svantaggi connessi con il mantenimento della CNY (complessità delle basi legali, procedure inefficienti). Infatti, ad oggi non vengono quasi mai presentate richieste di mantenimento del solo coniuge (all’anno solo cinque circa, contro le numerose centinaia concernenti il mantenimento dei figli). Ad eccezione dei capi II e III (Cooperazione amministrativa e Presentazione delle domande tramite le autorità centrali), le altre disposizioni della Convenzione sono pur sempre applicabili anche al mantenimento del solo coniuge, ad esempio in particolare i requisiti generali posti al riconoscimento e all’esecuzione di cui agli articoli 19 e seguenti CLA 07.

Gli Stati contraenti sono liberi di estendere l’ambito di applicazione della CLA 07 anche ad altre pretese quali il sostegno ad altri parenti. La Svizzera non farà uso di questa possibilità affinché le autorità possano concentrare le loro limitate risorse a quelle situazioni che richiedono con maggiore urgenza il loro sostegno. Per quanto riguarda l’ambito di applicazione della CLA 07 nei confronti delle persone vulnerabili si rinvia ai commenti all’articolo 37.

Sulla base della CLA 07 una persona di età inferiore a 21 anni potrà anche presentare una richiesta di costituzione di un titolo concernente il mantenimento basata su un rapporto di filiazione.

L’ambito di applicazione territoriale della nuova Convenzione non è disciplinato esplicitamente ma risulta implicitamente da diverse sue disposizioni. La Convenzione è applicata da un lato se il creditore (l’avente diritto) o il debitore (l’obbligato) risiedono (di regola con domicilio o dimora abituale) in Svizzera, dall’altro se l’esecuzione forzata è possibile in Svizzera, ad esempio perché vi si trovano beni patrimoniali.

Art. 4 Designazione delle autorità

Ciascun Stato contraente deve designare un’autorità centrale incaricata di adempiere agli obblighi che le derivano dalla Convenzione. Gli Stati federali possono anche designare più autorità centrali. La CLA 07 consente inoltre di delegare determinate funzioni ad altri enti od organismi (art. 6 par. 3).

Sulla scia dei modelli scelti anche per altre convenzioni dell’Aia (assunzione delle prove, notifica, adozione, protezione dei minori, rapimenti di minori), la Svizzera potrebbe adottare la seguente organizzazione delle autorità: l’UFG è l’autorità centrale, che intrattiene i contatti con l’estero e si occupa di trasmettere le richieste assumendo inoltre tutti gli altri compiti previsti nella CLA 07, a meno che non siano attribuiti ai Cantoni. Ciascun Cantone deve designare un servizio centrale specializzato responsabile per la preparazione delle richieste in uscita di esecuzione di un titolo e per il trattamento delle richieste in entrata di esecuzione di un titolo. Questa soluzione si adatta a uno Stato federale come la Svizzera.

Al momento dell’adesione la Svizzera deve comunicare all’Ufficio permanente della conferenza dell’Aia i servizi competenti e la ripartizione dei compiti in Svizzera. Per quanto riguarda i det-