Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/28: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione e del Protocollo dell’Aia del 2007 sulle prestazioni alimentari nonché legge federale intesa a migliorare l’aiuto nazionale all’incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia · 48 pagine

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sistema decentralizzato in cui un’autorità centrale riceve le richieste, che sono però poi trattate da giudici e avvocati statali a livello locale16.

Per attuare la maggior parte delle convenzioni dell’Aia, la Svizzera ha previsto un sistema con un’autorità centrale della Confederazione e uffici d’esecuzione cantonali. Va da sé scegliere questo sistema anche per attuare la CLA 07. Detto questo, entrano in considerazione pure altri modelli di organizzazione delle autorità: dallo statu quo alla privatizzazione o alle autorità centrali dei Cantoni, che potrebbero pure essere organizzate in modo sovracantonale, fino alla parziale o sostanziale centralizzazione presso un’autorità centrale federale. Quest’ultimo modello potrebbe anche essere facoltativo, nel senso che i Cantoni potrebbero delegare il trattamento soltanto qualora lo desiderino. Per i dettagli dei vari modelli si rimanda al numero 5.

1.4 Problemi e sfide

La Convenzione di New York è ormai obsoleta. A prescindere dal problema principale riguardante l’impossibilità di far valere in molti Paesi i crediti anticipati (n. 1.1), ci sono diversi aspetti importanti, come ad esempio la prescrizione, non disciplinati dalla CNY, che di conseguenza sono regolati in modo differente a seconda del Paese, il che genera insicurezza giuridica. Inoltre, in molti Paesi i richiedenti dalla Svizzera non beneficiano del gratuito patrocinio e per questa ragione spesso viene loro negato anche l’aiuto all’incasso oppure le spese connesse all’esazione sono a loro carico o a carico dell’ente pubblico svizzero.

Anche il diritto applicabile, disciplinato in Svizzera principalmente dalla CLA73-L, presenta alcuni problemi: la Svizzera determina il diritto applicabile secondo basi legali diverse da quelle di numerosi altri Paesi che hanno già ratificato il Protocollo. Aderendo al Protocollo, anche in Svizzera sarebbero introdotte regole moderne e sarebbe più facile stabilire quale diritto andrebbe applicato o potrebbe essere applicato in una fattispecie internazionale.

In molti casi, le regole che attualmente determinano il diritto applicabile in Svizzera non sono più adeguate. Ad esempio, il mantenimento del coniuge è disciplinato sempre dal diritto applicato al divorzio, il che attualmente non è più opportuno vista la crescente mobilità internazionale delle persone. Questa disposizione obsoleta è stata una delle regioni per le quali la CLA73–L è stata prima rivista e poi sostituita nel 2007 dal Protocollo.

Ai problemi giuridici si aggiungono alcune sfide pratiche. La suddivisione dei compiti tra i Cantoni e la Confederazione non è disciplinata in nessun atto normativo, il che genera incertezze organizzative. A causa dell’organizzazione federale dell’incasso internazionale degli alimenti in Svizzera, il trattamento dei casi internazionali è affidato a un gran numero di uffici nei Cantoni e nei Comuni. Tuttavia, i vari responsabili degli incarti presso i Cantoni e i Comuni si occupano molto raramente di casi internazionali. Per questa ragione i Cantoni e i Comuni non sono in grado di acquisire sufficiente know-how, anche perché il trattamento di incarti internazionali presuppone la conoscenza delle lingue straniere e solleva complesse questioni giuridiche. Ogni volta i responsabili degli incarti devono chiarire e approfondire gli aspetti relativi al diritto applicabile, al diritto estero, ai moduli e agli allegati necessari a seconda del titolo di mantenimento e del luogo dell’esecuzione forzata, ecc. senza poter trasmettere le competenze acquisite ad altri responsabili. Diversi Cantoni dispongono di risorse insufficienti (in particolare sotto il profilo giuridico) presso gli uffici tenuti a fornire consulenza ai Comuni. Molti Cantoni non dispongono neppure di sistemi di gestione degli incarti adatti al trattamento di casi internazionali.

Non pochi Comuni rinunciano semplicemente a far valere le pretese di mantenimento perché le spese superano nettamente i profitti, il che non nuoce solamente agli aventi diritto, che non ricevono alcun aiuto, ma anche all’ente pubblico che ne paga indirettamente le spese poiché perde i fondi anticipati.

16 Descrizioni dettagliate sono disponibili in francese all’indirizzo www.hcch.net > Recouvrement des aliments > Profils des Etats.