Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/28: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione e del Protocollo dell’Aia del 2007 sulle prestazioni alimentari nonché legge federale intesa a migliorare l’aiuto nazionale all’incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia · 48 pagine
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tagli dell’organizzazione e i compiti delle autorità coinvolte si rinvia ai commenti alla legge attuativa al numero 5.
Art. 5−7 Compiti delle autorità
Come già con la CNY, anche con la CLA 07 il compito principale delle autorità consiste nella cooperazione finalizzata ad eseguire le decisioni in materia di alimenti a livello transfrontaliero.
La CLA 07 amplia e disciplina in modo più dettagliato le funzioni delle autorità centrali rispetto alla CNY. La nuova Convenzione prevede che gli accertamenti relativi all’indirizzo e alla situazione patrimoniale siano possibili anche a prescindere da una richiesta di esecuzione del mantenimento, ad esempio per verificare se sia sensato depositare una simile richiesta. In tal modo è possibile evitare un lavoro inutile. Attualmente capita che interi incarti siano preparati e tradotti, con ingenti spese, per poi scoprire che il debitore non risiede neanche più nello Stato indicato o che non ha né un reddito né un patrimonio.
La CLA 07 impone inoltre di fornire assistenza anche per l’accertamento della filiazione, ove necessario per il recupero degli alimenti. Per il nostro Paese questa regola non è nuova, in quanto già con l’accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti un figlio in Svizzera il cui padre presunto risiedeva negli Stati Uniti poteva ad esempio depositare in quest’ultimo Paese un’azione di mantenimento assieme a un’azione di paternità e beneficiare del sostegno delle autorità statunitensi. Viceversa, pure la Svizzera dovrà aiutare bambini stranieri ad accertare la filiazione. Anche se questi compiti saranno più frequenti, non si differenziano molto da quelli attuali. Già oggi, un bambino può chiedere l’assistenza legale gratuita per un’azione di paternità, nel qual caso un avvocato rappresenterebbe i suoi interessi. L’avamprogetto non modifica questa situazione ma precisa soltanto la pretesa.
Le autorità centrali devono pure fornire sostegno nell’ambito dell’assistenza giudiziaria. Per non creare doppioni, l’autorità centrale della Confederazione si limiterà a inoltrare le domande ai servizi competenti conformemente alle pertinenti convenzioni dell’Aia sull’assistenza giudiziaria senza assumere direttamente dei compiti.
Art. 8 Spese
In linea di massima, le autorità devono eseguire gratuitamente i compiti previsti dalla CLA 07 (art. 8). In determinate circostanze l’istante può inoltre beneficiare dell’assistenza legale gratuita (art. 14; v. anche i commenti agli art. 15-17).
Art. 9–11 Domande previste dalla CLA 07
Chi intende presentare una domanda (ad es. di esecuzione di un titolo di mantenimento) può ricorrere all’assistenza amministrativa prevista nella CLA 07. A tal scopo deve rivolgersi all’autorità centrale dello Stato contraente in cui risiede, la quale inoltra poi la domanda all’autorità centrale dello Stato richiesto.
La maggior parte delle domande presentate in virtù della CLA 07 riguarderà il riconoscimento e l’esecuzione di titoli di mantenimento, per i quali continueranno a essere competenti i Cantoni (in merito all’organizzazione nei Cantoni cfr. art. 3 LF-CLA 07).
In mancanza di una decisione, è pure possibile chiederne l’emanazione nello Stato richiesto, compreso, se necessario, l’accertamento della filiazione (art. 10 par. 1 lett. c CLA 07). Questo tipo di domande competeranno all’autorità centrale della Confederazione (art. 2 cpv. 2 lett. i LF-CLA 07), che può delegarne il trattamento concreto a un terzo idoneo, ad esempio un avvocato (art. 4 cpv. 2 LF-CLA 07). Ciò comporterà un onere supplementare per le autorità svizzere; d’altra parte, anche i figli con domicilio in Svizzera beneficeranno di questa regola nella situazione contraria. Se ad esempio l’esecuzione di una sentenza svizzera non è possibile in un Paese estero, in futuro si potrà chiedere di costituire un nuovo titolo (art. 10 par. 1 lett. d CLA 07).