Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/28: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione e del Protocollo dell’Aia del 2007 sulle prestazioni alimentari nonché legge federale intesa a migliorare l’aiuto nazionale all’incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia · 48 pagine

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Comunicazioni

Alla ratifica, in virtù dell’articolo 57 paragrafo 1 lettera e la Svizzera comunicherà all’Ufficio permanente della conferenza dell’Aia che le decisioni delle autorità amministrative svizzere (ad es. APMA) rispettano sempre i requisiti di cui all’articolo 19 paragrafo 3 (ossia possono essere oggetto di ricorso o riesame dinanzi a un’autorità giudiziaria ed equivalgono a una decisione dell’autorità giudiziaria) e che le domande di riconoscimento ed esecuzione devono essere corredate di una copia integrale della decisione autenticata dall’autorità competente dello Stato d’origine (art. 25 par. 3 lett. a).

4 Protocollo dell’Aia sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (Progetto 1)

4.1 Linee generali del Protocollo

Il Protocollo dell’Aia sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (Protocollo) integra la CLA 07 e armonizza le norme di conflitto che determinano il diritto applicabile ai crediti alimentari nel contesto internazionale. L’obiettivo principale del Protocollo è creare certezza giuridica e prevedibilità per i creditori e i debitori di alimenti. La coerenza decisionale internazionale ne risulta migliorata se si applicano le medesime prescrizioni a prescindere dal foro,.

Il Protocollo si fonda sulle disposizioni della CLA73-L, che aveva sostituito la Convenzione dell’Aia del 1956 (CLA56)43, migliorandone singoli punti. Conformemente alle disposizioni generali del Protocollo, le obbligazioni di mantenimento sono in linea di massima rette dalla legge applicabile nel luogo di residenza abituale del creditore, poiché detta legge è più strettamente correlata alla fattispecie. Anche nel caso del mantenimento dopo il divorzio si applica in linea di principio la legge della residenza abituale del creditore e non più, come con la CLA73-L, quella applicabile al divorzio o alla separazione. Questa soluzione è più appropriata.

Il Protocollo contiene inoltre disposizioni sulla scelta della legge che rafforzano l’autonomia delle parti e in determinate situazioni prevede l’applicazione della legge del foro, il che semplifica l’applicazione della legge allorquando giudici svizzeri possono applicare il diritto svizzero. Diversamente dalla CLA 07, il Protocollo non permette di formulare riserve. Designa la legge applicabile per tutti i rapporti di mantenimento, a prescindere dal tipo di famiglia o parentela su cui si fondano. È pure applicabile quando la legge ivi designata è quella di uno Stato che non è parte contraente (applicabilità erga omnes). L’adesione al Protocollo è possibile anche senza aderire alla CLA 07.

4.2 Commenti ai singoli articoli del Protocollo

Il rapporto esplicativo ufficiale concernente il Protocollo44 è stato redatto dal professor Andrea Bonomi dell’Università di Losanna ed è disponibile in francese, tedesco e italiano. Dato che questo rapporto commenta molto dettagliatamente ogni singolo articolo del Protocollo, è possibile rinviarvi in buona parte. Inoltre, vengono regolarmente organizzate commissioni speciali in relazione all’applicazione pratica del Protocollo, che discutono anche questioni d’interpretazione e pubblicano conclusioni e raccomandazioni45. Il Protocollo si fonda sulla CLA73-L, ratificata dalla Svizzera già nel 1976. I seguenti commenti si limitano alle novità rispetto a quest’ultima.

43 RS 0.211.221.431

44 www.hcch.net > Recouvrement des aliments > Rapport explicatif, établi par Andrea Bonomi

45 V. percorso del file nella nota a piè di pagina 29.