Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/28: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione e del Protocollo dell’Aia del 2007 sulle prestazioni alimentari nonché legge federale intesa a migliorare l’aiuto nazionale all’incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia · 48 pagine

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Art. 3–4 Norme generali della legge applicabile

Come già la CLA73-L, anche il Protocollo sottopone le obbligazioni alimentari in linea di massima alla legge del luogo di residenza abituale del creditore (art. 3). Tuttavia, diversamente dalla CLA73-L, prescrive, a titolo sussidiario, che si applichi la legge dello Stato del foro se la legge dello Stato di residenza non permette al creditore di ottenere alimenti . In generale si applica la legge dello Stato del foro se il debitore vi ha la sua residenza abituale (art. 4 par. 3). In tal modo si semplifica l’applicazione del diritto per i tribunali, che di norma potranno applicare il proprio diritto.

Art. 5 Obbligazioni alimentari tra coniugi

Una modifica sostanziale rispetto alla CLA73-L riguarda la legge applicabile alle obbligazioni alimentari nel caso di divorzio. Mentre con la CLA73-L è determinante la legge applicata al divorzio (art. 8 CLA73-L), con il Protocollo si applica in linea di massima la legge vigente nel luogo di residenza del creditore (art. 3), a meno che una parte vi si opponga e la legge di un altro Stato, in particolare quello dell’ultima residenza abituale comune dei coniugi, presenti un collegamento più stretto con il matrimonio (art. 5). Ciò vale anche per le obbligazioni alimentari tra coniugi o persone il cui matrimonio è stato annullato.

Art. 7–8 Designazione della legge applicabile

Il Protocollo rafforza l’autonomia delle parti. Il creditore e il debitore possono infatti concordare che venga applicata la legge dello Stato del foro (art. 7) o la legge dello Stato di cui una delle parti ha la cittadinanza, la legge dello Stato di residenza abituale di una di loro, oppure la legge applicabile al loro regime patrimoniale, al loro divorzio o alla loro separazione (art. 8). L’articolo contiene anche disposizioni d’eccezione e speciali applicabili, ad esempio, alle persone vulnerabili che intendono rinunciare al proprio diritto agli alimenti, o ai casi in cui la legge designata dalle parti determini conseguenze manifestamente inique o irragionevoli per una di loro.

Art. 11 Ambito della legge applicabile

La legge applicabile designata conformemente agli articoli 3 e seguenti non disciplina soltanto la portata dell’obbligazione alimentare, ma anche ad esempio la prescrizione. Dal punto di vista della Svizzera ciò non costituisce una novità (cfr. art. 148 LDIP), ma altri ordinamenti giuridici esteri prevedono altrimenti. In certi Stati, inoltre, la prescrizione è disciplinata nel diritto materiale, mentre in altri rientra nel diritto processuale.

Art. 14 Determinazione dell’importo della prestazione alimentare

L’articolo 14 costituisce una disposizione di diritto materiale. Per la determinazione dell’importo della prestazione alimentare occorre tener conto delle eventuali compensazioni concesse al creditore in luogo del pagamento degli alimenti, anche se la legge applicabile dispone diversamente. Si tratta di casi in cui ad esempio al momento del divorzio un ex coniuge ha adempiuto la sua obbligazione alimentare mediante il pagamento di un importante importo forfetario unico. In simili situazioni occorre impedire che il creditore possa far valere una seconda volta le medesime pretese alimentari sulla base di un’altra legge applicabile.

5 Atto d’attuazione (Avamprogetto 1 Allegato 1)

In Svizzera, in linea di massima i trattati internazionali non devono essere attuati nel diritto nazionale ma hanno validità immediata. Le disposizioni attuative vanno emanate soltanto se il trattato stesso non è sufficientemente preciso e dettagliato per poter essere applicato direttamente dalle competenti autorità. La legislazione attuativa deve dunque concentrarsi sulle questioni che non sono disciplinate nel trattato o che devono essere concretizzate.