Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/28: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione e del Protocollo dell’Aia del 2007 sulle prestazioni alimentari nonché legge federale intesa a migliorare l’aiuto nazionale all’incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia · 48 pagine

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La legge d’attuazione non impedisce agli uffici specializzati dei Cantoni di trattare direttamente richieste in uscita di esecuzione di titoli, ossia richieste depositate al di fuori della CLA 07, come già oggi fanno alcuni Cantoni.

Art. 1 Definizioni

Dato che all’articolo 3 la CLA 07 comprende già parecchie definizioni, l’articolo 1 LF-CLA 07 si limita a definire le nozioni necessarie a capire l’atto d’applicazione.

La CLA 07 comprende anche i crediti delle autorità o di altri enti pubblici che hanno ad esempio anticipato alimenti. Ciò risulta dall’articolo 36 CLA 07 ma non compare tra le definizioni di cui all’articolo 3 CLA 07, motivo per cui è specificato nell’articolo 1 LF-CLA 07.

Art. 2 Autorità centrale della Confederazione

La CLA 07 prescrive la designazione di un’autorità centrale per ciascun Stato (art. 4 CLA 07). In Svizzera, questa funzione sarà assunta dall’UFG, che già oggi opera come autorità centrale ai sensi della CNY e delle altre convenzioni sull’assistenza amministrativa nel settore del mantenimento. La designazione quale autorità centrale significa che l’UFG sarà competente per tutti i compiti previsti dalla CLA 07, a meno che non siano attribuiti ad altri uffici (art. 3).

Lett. a: l’autorità centrale della Confederazione mette a disposizione degli uffici specializzati dei Cantoni e dei privati informazioni e moduli generali, ad esempio in caso di richieste di costituzione di un titolo.

Lett. b: attualmente molte richieste presentate ai sensi della CNY non soddisfano le prescrizioni formali. Se venissero inoltrate senza controllo ed eventualmente incomplete all’estero o ai competenti uffici dei Cantoni, non potrebbero esservi trattate, il che genererebbe ritardi di mesi. Solo un controllo uniforme di un ufficio centrale può garantire la qualità e la rapidità del trattamento delle richieste in entrata e uscita. Si tratta qui però unicamente di un controllo formale, dato che l’autorità centrale della Confederazione non può verificare i contenuti dei documenti, ad esempio la correttezza del calcolo degli arretrati, poiché dovrebbe essere a conoscenza di tutti i dettagli del caso in questione.

Lett. c: il compito principale dell’autorità centrale della Confederazione consiste nel ricevere e trasmettere le richieste e i documenti all’estero o al competente ufficio del Cantone. Si tratta ad esempio di trasmettere indicazioni quali le generalità, l’indirizzo, informazioni su contributi di mantenimento in sospeso, sul posto di lavoro, il reddito, il patrimonio, procedimenti penali connessi alla violazione degli obblighi di mantenimento, nonché pertinenti documenti come titoli di mantenimento, attestati di formazione o documenti giustificativi del patrimonio. L’autorità centrale può trasmettere pure misure di aiuto sociale, come ad esempio decisioni sugli anticipi degli alimenti, oppure misure di protezione dei minori, rilevanti per la determinazione dell’importo di mantenimento, dato che l’obbligo di mantenimento è in parte collegato all’affidamento.

Sono trasmessi unicamente dati «necessari per l’attuazione della CL 07», così da rispettare il principio della proporzionalità, importante nell’ambito della protezione dei dati. Per quanto riguarda il carattere necessario della misura si può in particolare sottolineare che vengono comunicate unicamente le informazioni e i dati personali necessari per l’adempimento dei compiti fissati dalla CLA 07 (dimensione materiale). La comunicazione è inoltre limitata a determinati uffici (dimensione personale). Se ad esempio nel quadro di un accertamento patrimoniale si tratta di decidere se sia opportuno procedere a un’esecuzione forzata, l’autorità centrale non trasmetterà all’estero le dichiarazioni fiscali complete con i dettagli sul patrimonio, bensì solo l’informazione che la persona in questione dispone di un patrimonio sufficiente per una misura di esecuzione forzata. Farà pervenire le informazioni e i documenti alla competente autorità centrale all’estero (art. 12 CLA 07). In merito alla protezione in generale dei dati e alla loro trasmissione all’estero si vedano i commenti al numero 9.5.

Lett. d: in linea di massima, l’accertamento degli indirizzi compete all’ufficio specializzato del Cantone di domicilio dell’obbligato (art. 3 cpv. 5 LF-CLA 07). Se l’accertamento è possibile mediante una semplice ricerca in un registro centrale (ad es. il sistema d’informazione centrale