Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/28: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione e del Protocollo dell’Aia del 2007 sulle prestazioni alimentari nonché legge federale intesa a migliorare l’aiuto nazionale all’incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia · 48 pagine

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ossia che a causa di un’alterazione o di un’insufficienza delle facoltà personali non sono in grado di provvedere a sé stesse. A queste persone la CLA 07 è applicabile – nel quadro di domande presentate direttamente nello Stato richiesto – anche se hanno più di 21 anni.

Conformemente all’articolo 41, nel quadro della CLA 07 non sono richieste legalizzazioni (ad es. postille).

L’articolo 42 stabilisce che si può esigere una procura solo è necessaria per la rappresentanza in procedimenti giudiziari. Per la Svizzera, l’articolo 5 LF-CLA 07 prevede che non si debba presentare una procura.

L’articolo 43 rammenta che uno Stato può recuperare i costi dalla parte soccombente, che eventualmente può anche essere la parte richiedente.

Art. 44–45 Lingua e traduzioni

In linea di massima tutti i documenti devono essere tradotti nella lingua ufficiale dello Stato richiesto. Al momento della ratifica la Svizzera preciserà in una dichiarazione le lingue che devono essere utilizzate per i singoli Cantoni. Per qualsiasi altra comunicazione consentirà, oltre alle lingue ufficiali, anche l’utilizzo dell’inglese e rinuncerà a formulare una riserva in merito.

L’autorità centrale richiedente potrà addebitare all’istante i costi di traduzione della domanda e dei documenti connessi, salvo che tali costi possano essere coperti dal suo sistema di assistenza legale. Per i dettagli concernenti i costi di traduzione delle domande all’estero si rimanda alla OAInc e ai commenti nel pertinente rapporto esplicativo. Tuttavia, in vista dell’entrata in vigore della CLA 07, la OAInc potrebbe essere ancora modificata.

Art. 48–52 Coordinamento con altre convenzioni

La CLA 07 sostituisce la CNY nonché la CLA73-R/E e la CLA58-R/E laddove i campi d’applicazione corrispondono.

La CLA 07 non tocca trattati preesistenti come la CLug. Nel rapporto con gli Stati dell’UE, ad esempio, le condizioni per il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività continueranno a essere quindi rette (anche) dalla CLug.

Dato che mira ad agevolare il riconoscimento e l’esecuzione, la CLA 07 non esclude ovviamente che vengano applicati trattati internazionali o leggi nazionali eventualmente più favorevoli al riconoscimento, come la legge federale del 18 dicembre 198741 sul diritto internazionale privato (LDIP).

Art. 56 Disposizioni transitorie

La CLA 07 verrà applicata a tutte le domande presentate dopo la sua entrata in vigore tra lo Stato richiedente e lo Stato richiesto, a prescindere dal momento della costituzione del titolo. La CLA73-R/E potrà comunque essere applicata alle domande di riconoscimento ed esecuzione di titoli presentati prima dell’entrata in vigore della CLA 07 se risulterà più favorevole.

Art. 57 Profili dei Paesi

Una grande novità della CLA 07 sono i profili dei Paesi, dove le autorità che applicano il diritto troveranno le informazioni rilevanti sul diritto estero, ad esempio se il figlio o i genitori hanno diritto agli alimenti, i termini di prescrizione, eccetera.

Art. 58–60 Firma, ratifica ed entrata in vigore

La data dell’entrata in vigore dovrà essere scelta in modo tale che i Cantoni abbiano sufficiente tempo per l’attuazione. Questo aspetto andrà ancora esaminato, ma è probabile che saranno

41 RS 291