Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/28: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione e del Protocollo dell’Aia del 2007 sulle prestazioni alimentari nonché legge federale intesa a migliorare l’aiuto nazionale all’incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia · 48 pagine
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Nel presente caso, numerosi motivi sono a favore di un disciplinamento d’attuazione a livello di legge: le competenze della Confederazione e dei Cantoni devono essere chiarite e i compiti derivanti dalla ratifica della CLA 07 devono essere precisati. La LF-CLA 07 si limita a chiarire l’organizzazione delle autorità e le procedure in Svizzera. Questioni quali il campo d’applicazione della CLA 07 sono disciplinate direttamente in quest’ultima e pertanto non vengono ripetute nella LF-CLA 07.
5.1 Organizzazione delle autorità
Il presente progetto propone di introdurre in Svizzera uffici centrali specializzati dei Cantoni: l’obiettivo è lasciare il trattamento degli incarti ai Cantoni ma in modo centralizzato presso un unico ufficio per Cantone. In tal modo è possibile accumulare le esperienze e tenere contro delle particolarità cantonali, garantire la prossimità delle autorità ai cittadini e fare riferimento al personale già presente per i casi nazionali nei Cantoni nonché alle conoscenze già acquisite.
In futuro ogni Cantone sarà dunque chiamato a designare un unico ufficio specializzato che si occuperà dei casi internazionali di incasso degli alimenti. Potrà trattarsi di un servizio cantonale (come attualmente ad es. NE e BS) oppure di un Comune che gestisce tutte le richieste del Cantone nel quadro di un accordo di prestazioni (ad es. LU). Diversi Cantoni potranno raggrupparsi, come avviene ad esempio per l’aiuto alle vittime di reati (diversi Cantoni gestiscono in comune un consultorio per le vittime) o per eventi di stato civile verificatisi all’estero (i casi concernenti GL sono trattati da GR); l’ufficio comunale ZH è anche l’autorità di vigilanza per lo stato civile di SZ; LU assume per NW, OW e UR i compiti che il diritto federale attribuisce alle autorità di vigilanza dello stato civile). Il trattamento degli incarti può anche essere delegato a un’unica organizzazione privata (ad es. ZG). Nel settore dell’adozione internazionale, i Cantoni di LU, UR, SZ, OW, NW e ZG hanno concluso un accordo di prestazione con un ufficio specializzato al quale hanno affidato i compiti d’esecuzione. Le possibilità di attuare la disposizione a livello cantonale sono quindi numerose, cosicché ogni Cantone può scegliere e finanziare la forma organizzativa che più gli conviene. L’avamprogetto segue pertanto il principio consolidato di una suddivisione dei compiti tra Confederazione e Cantoni preservando al contempo una certa autonomia organizzativa.
Quale alternativa, il gruppo di lavoro (n. 2) ha approfonditamente discusso in particolare il modello che affida tutti i compiti previsti dalla CLA 07 a un’autorità centrale della Confederazione. Se si pianificasse la struttura delle autorità senza tener conto dell’organizzazione federale dello Stato, una tale autorità centrale costituirebbe il modello più ovvio. Nel 2024 sette Cantoni non hanno inviato nessuna nuova richiesta all’estero, tre solo una ciascuno, e venti Cantoni ne hanno inviate meno di dieci. Le cifre delle richieste in entrata sono simili: tre Cantoni non ne hanno ricevuta neanche una in tutto il 2024, tre una ciascuno, e diciassette ne hanno ricevute meno di dieci ciascuno (per le cifre dettagliate v. le statistiche al n. 1.2). È evidente che queste quantità difficilmente caricherebbero a sufficienza un ufficio specializzato cantonale e che la specializzazione e la concentrazione dell’esperienza non sono possibili.
Un’autorità centrale della Confederazione sarebbe però molto cara e richiederebbe personale supplementare, conoscenze specifiche e soluzioni informatiche, ad esempio per la contabilità finanziaria, mentre i Cantoni sono già attrezzati per l’incasso nazionale degli alimenti, per cui si creerebbero dei doppioni. Inoltre il gruppo di lavoro ha ripetutamente segnalato che le competenze necessarie per interagire con i debitori nell’ambito dell’incasso internazionale di alimenti sono importanti e non si differenziano sostanzialmente da quelle richieste dall’incasso nazionale, competenze di cui i Cantoni già dispongono, mentre un’autorità centrale della Confederazione dovrebbe acquisirle ex novo e per tutta la Svizzera. Vi si aggiunge che determinati compiti, come ad esempio il contatto con i creditori, possono essere assunti meglio a livello locale/cantonale, dato che i servizi di questo livello sono in molti casi già in contatto con gli aventi diritto in relazione a un eventuale anticipo degli alimenti. La proposta di un’autorità centrale della Confederazione con funzione di trattamento non ha quindi saputo convincere tutti i membri del gruppo di lavoro, provocando in parte forti reazioni di rifiuto. Questa opzione è quindi stata abbandonata.