Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/28: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione e del Protocollo dell’Aia del 2007 sulle prestazioni alimentari nonché legge federale intesa a migliorare l’aiuto nazionale all’incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia · 48 pagine

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domiciliati in Svizzera, che sono già oggi regolarmente confrontati con questo problema. Inoltre, l’introduzione di due disposizioni riduce massicciamente gli attuali problemi. Secondo l’articolo 20 paragrafo 1 lettera d le decisioni di mantenimento vanno riconosciute ed eseguite se al momento dell’avvio della procedura il figlio dimorava nello Stato di origine e il debitore viveva lì con lui o dimorava nello Stato in questione e vi pagava il mantenimento del figlio. Lo stesso vale, secondo l’articolo 20 capoverso 3, se in circostanze simili gli Stati contraenti che hanno formulato una riserva avrebbero attribuito alle loro autorità una competenza («fact-based approach»)36. Nel caso di titoli di mantenimento costituiti in Svizzera dal foro del creditore, che potrebbero dover in futuro essere eseguiti all’estero, si raccomanda dunque ai giudici di non menzionare soltanto la competenza fondata sulla dimora abituale dell’avente diritto ma anche gli altri presupposti o elementi della fattispecie secondo l’articolo 20 paragrafo 1 CLA 07. Spetta alle persone interessate o ai loro rappresentanti legali segnalare eventualmente al giudice la questione.

Le procedure di riconoscimento ed esecuzione sono in linea di massima disciplinate dalla legge dello Stato richiesto (art. 23), pur se con alcune eccezioni. L’articolo 23 paragrafo 6, ad esempio, prevede un termine di 60 giorni per i rimedi giuridici se la parte che propone l’impugnazione risiede all’estero. Questo termine può essere superiore a quello previsto dal diritto nazionale, ma corrisponde alle prescrizioni già note alla Svizzera dall’articolo 43 paragrafo 5 della Convenzione di Lugano (CLug)37.

La CLA 07 prevede diverse procedure di riconoscimento ed esecuzione che possono essere selezionate mediante una dichiarazione. La Svizzera non formulerà alcuna dichiarazione dato che la procedura standard prevista all’articolo 23 corrisponde al diritto procedurale svizzero.

L’articolo 25, che disciplina i documenti da allegare alle domande anche per procedure avviate direttamente dinanzi ad autorità, prevede la possibilità di accettare riassunti delle decisioni per agevolare l’esecuzione. A tal fine gli Stati aderenti possono formulare una pertinente dichiarazione. La Svizzera non rilascerà tale dichiarazione in quanto le difficoltà sarebbero inevitabili: non sono infatti rari i casi in cui le considerazioni di una decisione sono necessarie per la sua comprensione o che vengono sollevate questioni che richiedono una successiva traduzione dell’intera sentenza.

Nel caso di decisioni emesse nello Stato d’origine in assenza del convenuto, l’articolo 25 paragrafo 1 lettera c menziona due documenti: quello che attesta che il convenuto è stato informato dell’avvio della procedura o quello che attesta che è stato informato della decisione. Questa disposizione si riferisce all’articolo 22 lettera e, che stabilisce che la prova della notifica della decisione è rilevante soltanto nei casi in cui la procedura è stato condotto dinanzi a un’autorità amministrativa in assenza dell’obbligato, come ad esempio è il caso in Australia o in Norvegia38. Nel caso di una sentenza contumaciale secondo il diritto processuale svizzero continuerà come finora a essere necessario presentare soltanto la prova della notifica del documento di avvio della procedura. Inoltre, al momento della ratifica la Svizzera preciserà che a una domanda di riconoscimento o esecuzione occorrerà allegare una compia integrale autenticata del titolo di mantenimento (art. 25 par. 3).

Art. 30 Accordi sugli alimenti

L’articolo 30 disciplina il riconoscimento e l’esecuzione degli accordi sugli alimenti definiti all’articolo 3 lettera e. Questa disposizione non concerne i contratti svizzeri circa l’obbligo di mantenimento di cui all’articolo 287 CC, approvati dall’APMA, che sono già disciplinati all’articolo 19; si tratta piuttosto di accordi conclusi ad esempio nel quadro di procedure di mediazione, a condizione che tali accordi abbiano nello Stato d’origine la stessa esecutività di una decisione.

36 Rapporto esplicativo, numero marginale 463 segg.

37 RS 0.275.12

38 Rapporto esplicativo, numero marginale 488