Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/28: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione e del Protocollo dell’Aia del 2007 sulle prestazioni alimentari nonché legge federale intesa a migliorare l’aiuto nazionale all’incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia · 48 pagine
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sulla migrazione SIMIC o la prevista banca dati nazionale degli indirizzi), se ne può occupare l’autorità centrale della Confederazione. Ciò è opportuno in particolare nei casi in cui occorre accertare il domicilio di una persona prima di presentare una richiesta o se un’autorità straniera desidera sapere, in relazione a una richiesta di esecuzione di un titolo di mantenimento, se i documenti devono essere tradotti in tedesco, francese o italiano a seconda del domicilio.
Lett. e: ora l’autorità centrale della Confederazione ha esplicitamente anche il compito di fornire consulenza ai Cantoni su questioni giuridiche nel contesto transfrontaliero in relazione alla CLA 07. La CNY prevede soltanto che la Confederazione sostenga «se necessario»50 i Cantoni.
Lett. f: è possibile che in futuro l’autorità centrale della Confederazione introduca un sistema di gestione degli incarti che agevoli la collaborazione con gli uffici cantonali e l’estero. Con iSupport la conferenza dell’Aia mette già a disposizione un simile sistema. Per poterlo utilizzare efficacemente, l’autorità centrale della Confederazione deve poter imporre requisiti formali ai documenti da presentare (ad es. solo in formato elettronico). Nel quadro di un’eventuale introduzione di iSupport andrebbero chiarite pure questioni di diritto in materia di protezione dei dati.
Lett. g: l’autorità centrale della Confederazione non è sovraordinata agli uffici specializzati dei Cantoni e non può impartire loro istruzioni nel singolo caso. Questi ultimi sottostanno alla vigilanza secondo il dritto cantonale. Affinché però l’attuazione della Convenzione sia uniforme in Svizzera, l’autorità centrale della Confederazione può formulare raccomandazioni.
Lett. h: fondamentale è pure lo scambio di esperienze tra gli uffici specializzati dei Cantoni, che l’autorità centrale della Confederazione intende promuovere ad esempio mediante incontri regolari o una piattaforma in linea. I Cantoni possono in tal modo profittare vicendevolmente delle esperienze nel trattamento delle richieste. Essenziali sono anche la formazione e la formazione continua nel settore del mantenimento, settore in cui l’autorità centrale della Confederazione può offrire, integrando l’offerta esistente, formazioni continue su fattispecie transfrontaliere.
Lett. i: l’autorità centrale della Confederazione rappresenta la Svizzera in seno alle commissioni speciali della conferenza dell’Aia che si riuniscono regolarmente per discutere il funzionamento e l’aggiornamento della CLA 07 nonché eventuali problemi con le autorità estere. Inoltre, l’autorità centrale della Confederazione è a disposizione nel singolo caso per cercare soluzioni con i partner esteri in caso di problemi.
Lett. j: la CLA 07 consente di presentare richieste di costituzione di un titolo (incluso, se necessario, l’accertamento della paternità) e di modifica del titolo. Questi compiti sono molto diversi da quelli di cui si occupano attualmente i Cantoni a livello nazionale nel quadro dell’OAInc. Va pertanto da sé che questi compiti non siano assunti dagli uffici d’incasso dei Cantoni ma che siano di competenza dell’autorità centrale della Confederazione. Sarebbe inoltre sproporzionato se i Cantoni dovessero occuparsi di simili casi, che saranno presumibilmente pochi all’anno. I privati in Svizzera che desiderano presentare siffatte richieste possono dunque rivolgersi direttamente all’autorità centrale della Confederazione.
Questa competenza non significa che l’autorità centrale della Confederazione debba svolgere essa stessa questi compiti; l’articolo 4 capoverso 3 LF-CLA 07 prevede espressamente che per l’adempimento dei compiti sia possibile incaricare terzi idonei come ad esempio avvocati. Ciò sarà importante soprattutto nel caso di richieste dall’estero. Nel caso di una soluzione consensuale, in determinate circostanze può essere concluso un accordo sugli alimenti dinanzi a un’APMA, negli altri casi può essere avviato un procedimento giudiziario.
Art. 3 Uffici centrali specializzati dei Cantoni
Già attualmente con la CNY spetta ai Cantoni preparare le richieste in uscita di esecuzione di un titolo e trattare le richieste in entrata di esecuzione di un titolo. Questi compiti non si differenziano sostanzialmente neanche da quelli dei Cantoni a livello nazionale.
50 Così espressamente nel messaggio sulla CNY, FF 1975 I 1562