Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/28: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione e del Protocollo dell’Aia del 2007 sulle prestazioni alimentari nonché legge federale intesa a migliorare l’aiuto nazionale all’incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia · 48 pagine

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Cpv. 1: affinché possano acquisire esperienze e conoscenze specifiche, considerata la quantità di casi, è importante che per Cantone sia un unico ufficio a occuparsi del trattamento. Oggi accade spesso che tutti i Comuni di un Cantone siano designati come uffici specializzati, ossia vi sono diverse centinaia di uffici specializzati che però trattano un caso ogni paio d’anni, per cui non conoscono bene le particolarità dei casi internazionali. La maggior parte dei Cantoni hanno già designato un ufficio specializzato centrale per il trattamento dei casi internazionali, per cui per la maggioranza di loro la disposizione non cambierebbe nulla. Soltanto i Cantoni di Argovia, Grigioni, San Gallo e Turgovia, che attualmente sono organizzati a livello comunale, dovrebbe effettuare adeguamenti sostanziali. Per i Cantoni come Soletta, che oggi sono organizzati a livello regionale, il passaggio a un unico ufficio sarebbe meno importante.

È importante è che gli uffici specializzati centrali dispongano delle necessarie risorse di personale e conoscenze specifiche. Da un sondaggio effettuato presso le autorità cantonali previste dalla CNY è emerso che un impiegato a tempo pieno può trattare 150-200 casi (v. n. 1.2). Nel presente contesto, per conoscenze specifiche si intende che i collaboratori specializzati non soltanto padroneggiano le regole nazionali per l’esecuzione forzata, ma che ad esempio sono anche in grado di richiedere un rigetto dell’opposizione sulla base di un titolo estero e di preparare la necessaria documentazione. Oggigiorno non tutti i Cantoni dispongono di risorse sufficienti per il trattamento dei casi e regolarmente mancano le necessarie conoscenze specifiche. Sono necessarie anche conoscenze linguistiche (perlomeno dell’inglese) o servizi di traduzione, dato che in virtù della Convenzione le autorità centrali possono sempre comunicare anche in inglese o francese. Uno Stato contraente può sempre formulare una riserva e opporsi all’utilizzo del francese o dell’inglese; tuttavia ciò non converrebbe alla Svizzera dato che nella prassi transfrontaliera l’inglese costituisce la principale lingua di comunicazione tra le autorità.

Cpv. 2: visto il numero esiguo di casi, un’autorità centrale per singoli Cantoni potrebbe avere troppo pochi casi. Questi Cantoni hanno la possibilità di aggregarsi e incaricare del trattamento uffici regionali sovracantonali. Alcuni Cantoni lo hanno già fatto in altri settori. Ad esempio, per il riconoscimento di eventi di stato civile esteri esistono già alcuni accordi amministrativi concernenti la collaborazione tra diversi Cantoni nell’ambito della vigilanza nel settore dello stato civile51. Un altro esempio è l’aiuto alle vittime di reati, in cui numerosi Cantoni forniscono congiuntamente determinate prestazioni. Simili aggregazioni potrebbero essere efficaci anche nel settore del mantenimento.

Cpv. 3: l’ufficio centrale specializzato del Cantone di domicilio dell’avente diritto è competente per la preparazione delle richieste in uscita di esecuzione di un titolo incluse le relative richieste52 connesse o presentate in vista dell’esecuzione secondo l’articolo 7 CLA 07 (ad es. richieste di accertamento dell’indirizzo e del patrimonio). La CLA 07 parla sì di «residenza», ma non tanto per fissare la competenza territoriale, bensì unicamente per indicare quale Paese debba occuparsi del caso.

L’ufficio specializzato del luogo di domicilio del richiedente fornisce a quest’ultimo supporto e inoltra le richieste e gli incarti completi e tradotti all’autorità centrale della Confederazione. È competente per la gestione dei casi, ossia deve informarsi direttamente e regolarmente presso le autorità all’estero, per il tramite dell’autorità centrale della Confederazione, sullo stato dell’incarto se dovessero mancare dei pagamenti. Le informazioni che potrebbero essere rilevanti per il trattamento all’estero e che vanno comunicate all’autorità centrale della Confederazione comprendono ad esempio calcoli regolari degli arretrati o attestati scolastici.

Ai costi di traduzione dei documenti relativi alle richieste in uscita sono applicabili le disposizioni dell’OAInc, che costituiscono le disposizioni d’esecuzione ai sensi dell’articolo 8 LF-CLA 07. Secondo l’articolo 18 OAInc, i costi di traduzione sono anticipati dall’ente pubblico e, secondo l’articolo 19 capoverso 1 OAInc, sono a carico dell’obbligato, il che però è raramente attuabile all’estero. D’altra parte, secondo l’articolo 19 capoverso 2 OAInc, detti costi possono essere addossati all’avente diritto se egli dispone di risorse sufficienti, come pure previsto dall’arti-

51 V. gli esempi al n. 5.1

52 Il termine italiano richiesta traduce entrambi i termini tedeschi Gesuch e Ersuchen.