Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/28: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione e del Protocollo dell’Aia del 2007 sulle prestazioni alimentari nonché legge federale intesa a migliorare l’aiuto nazionale all’incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia · 48 pagine

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colo 45 paragrafo 3 CLA 07. Occorrerà tuttavia chiarire l’eventuale necessità di adeguare l’OAInc al contesto internazionale nel quadro dell’adesione alla CLA 07.

Cpv. 4: per il trattamento delle richieste in entrata di esecuzione di un titolo è competente l’ufficio specializzato centrale del Cantone di domicilio dell’obbligato.

Cpv. 5: l’ufficio specializzato del Cantone di domicilio della persona in questione è competente per l’accertamento di indirizzi, redditi e patrimoni. Può trattarsi sia dell’obbligato nei cui confronti s’intende eseguire una sentenza, sia dell’avente diritto nei cui confronti è stata ad esempio presentata una richiesta di modifica di una sentenza. L’accertamento di un indirizzo risulta necessario, ad esempio, se l’obbligato cambia domicilio o prima dell’adozione di misure di esecuzione forzata. In merito alle modalità si veda l’articolo 6 LF-CLA 07. Il fatto di basarsi sul domicilio e non sul luogo di residenza come nella CLA 07 serve a chiarire l’attribuzione delle competenze in Svizzera.

Cpv. 6: se l’obbligato non ha un domicilio Svizzera, è determinante il luogo della sua dimora abituale. Se non ha neanche quest’ultima, la competenza passa all’ufficio specializzato del Cantone in cui devono essere adottate le misure (ad es. luogo in cui si trovano i beni del debitore o sede di un datore di lavoro).

La CLA 07 prevede la possibilità di presentare le domande presso il proprio «luogo di residenza». L’idea è permettere di presentare una domanda non solo presso il proprio domicilio civile, che nel caso dei figli potrebbe essere anche essere difficilmente definibile poiché eventualmente dipendente dalla situazione dei genitori. I figli dovrebbero ad esempio poter presentare in Svizzera una richiesta di mantenimento nei confronti di un obbligato anche durante un soggiorno di studio all’estero. Va sottolineato che la semplice presenza non è sufficiente, sono necessari ulteriori punti di riferimento come una lunga formazione, proprio come per la residenza abituale (v. art. 9 CLA 07).

Dato che le autorità non hanno un domicilio, l’avamprogetto indica il luogo in cui ha sede l’amministrazione per i casi in cui un’autorità presenta una richiesta.

Art. 4 Delega di compiti

Se un obbligato trasloca all’interno della Svizzera, in linea di principio la competenza per il trattamento dell’incarto cambia. In questi casi l’articolo 4 consente alle autorità di coordinare le loro attività. Nel singolo caso può però essere opportuno ed efficiente che l’ufficio specializzato cantonale finora competente porti a termine il caso, ad esempio se il caso è molto complesso e richiede un grande impego o se è quasi terminato. In simili situazioni l’articolo 4 consente agli uffici specializzati coinvolti di accordarsi in merito al trattamento. L’articolo 4 capoverso 2 contiene anche la base legale per un eventuale scambio di informazioni necessarie, ad esempio relative a indirizzi, beni patrimoniali, datori di lavoro, eccetera. Lo scambio tra uffici specializzati e autorità centrale della Confederazione è già disciplinato dall’articolo 2 capoverso 2 lettera c.

Un accordo di questo tipo può essere adeguato anche con l’autorità centrale della Confederazione per singoli aspetti del trattamento, ad esempio per consentire la ricezione di pagamenti dall’estero. Questo problema si poneva ad esempio con gli assegni statunitensi, che in Svizzera non potevano più essere incassati o soltanto con elevate commissioni, cosicché la Confederazione si occupa ora della riscossione e in seguito trasmette il denaro ai Cantoni.

Per l’adempimento dei compiti gli uffici specializzati dei Cantoni e l’autorità centrale della Confederazione possono incaricare terzi idonei o ricorrere a un servizio giuridico. È dunque possibile incaricare avvocati esterni, che poi opereranno se del caso nel quadro del gratuito patrocinio, di effettuare un rigetto dell’opposizione o costituire un titolo nei casi particolarmente complessi. L’articolo non permette però di trasferire, come talvolta accade oggi, gran parte dei compiti degli uffici specializzati ai Comuni.