Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/28: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione e del Protocollo dell’Aia del 2007 sulle prestazioni alimentari nonché legge federale intesa a migliorare l’aiuto nazionale all’incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia · 48 pagine

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L’articolo 6 sancisce il principio del diritto d’informazione. A titolo supplementare, tale diritto è menzionato esplicitamente anche in alcune leggi speciali; si vedano in merito i commenti al

n. 6.

Cpv. 1: nella maggior parte dei casi in cui viene richiesto un indirizzo prima di presentare una richiesta di costituzione, riconoscimento ed esecuzione o modifica di un titolo di mantenimento, gli indirizzi possono essere accertati dall’autorità centrale della Confederazione mediante registri centrali (SIMIC, banca dati nazionale degli indirizzi; v. art. 2 cpv. 2 lett. d LF-CLA 07). Se ciò non è possibile o dal trattamento dell’incarto emerge che l’indirizzo della persona in questione non è più corretto, gli uffici specializzati centrali dei cantoni e l’autorità centrale della Confederazione devono avere la possibilità di ottenere dalle autorità federali, cantonali e comunali informazioni sul domicilio dell’obbligato al fine, ad esempio, di poter avviare misure di esecuzione forzata. Possono essere anche forniti gli indirizzi dei datori di lavoro in vista di una diffida ai debitori o l’indirizzo di un avente diritto nei cui confronti è stata presentata un’azione di modifica.

Richiedere tali informazioni agli assicuratori e agli organi d’esecuzione delle singole assicurazioni sociali, alle autorità di perseguimento penale, agli uffici della circolazione stradale o alle autorità dello stato civile è proporzionato perché permette di adempiere i compiti previsti dalla CLA 07. Se si percepiscono assegni familiari per un figlio ciò figura nel pertinente registro, ma in mancanza del corretto annuncio presso il Comune municipale non si trova l’indirizzo della persona che percepisce gli assegni familiari senza passarli al figlio. In questi casi deve essere possibile ottenere le informazioni sull’indirizzo del genitore in questione dalla Cassa d’assegni familiari. Anche la richiesta dell’indirizzo alle assicurazioni sociali è necessaria per adempiere i compiti della CLA 7 se ad esempio non vi sono punti di riferimento per la ricerca dell’indirizzo nei registri degli abitanti. Sussiste inoltre una relazione ragionevole tra l’obiettivo perseguito e il trattamento dei dati, in quanto conoscere l’indirizzo è necessario per aiutare i figli a rischio di povertà a ottenere i loro crediti di mantenimento. Un obbligato che non ottempera ai suoi obblighi di mantenimento non ha un interesse degno di protezione alla segretezza del suo indirizzo.

Cpv. 2: per accertare la situazione economica delle persone coinvolte (in particolare reddito e patrimonio dell’obbligato), gli uffici specializzati e l’autorità centrale della Confederazione possono richiedere informazioni alle autorità fiscali (su reddito e patrimonio), agli uffici d’esecuzione (su esistenti debiti per valutare le prospettive di successo di misure di esecuzione), al sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) della Segreteria di Stato della migrazione, alla cassa di compensazione svizzera, agli uffici del registro fondiario (su proprietà immobili), agli uffici della circolazione stradale (su proprietà di veicoli), agli istituti di previdenza e di libero passaggio (sugli averi di cassa pensione), agli assicuratori e agli organi d’esecuzione delle singole assicurazioni sociali come ad esempio l’ufficio centrale di compensazione o le casse cantonali di compensazione (sulla percezione e l’importo di prestazioni sociali come assegni famigliari, rendite AVS o AI, rendite per figli o prestazioni complementari, nonché le pertinenti decisioni e basi di calcolo). Alle casse di compensazione AVS si può pure richiedere l’estratto conto individuale, dato che contiene informazioni sull’attività lavorativa, sui datori di lavoro e i redditi assoggettati al contributo AVS, rilevanti per il pignoramento di diritti al salario nonché eventualmente la diffida al debitore.

Il diritto d’informazione nei confronti delle autorità fiscali menzionato nell’avamprogetto verrà ancora approfonditamente esaminato e precisato. Occorrerà in particolare chiarire la cerchia delle autorità obbligate a fornire le informazioni (autorità cantonali o anche federali), il modo di considerare gli obblighi di mantenere il segreto sanciti nelle leggi fiscali (segreto fiscale) e l’opportunità di prevedere disposizioni complementari, ad esempio per abrogare il segreto fiscale nel singolo caso o per determinare l’eventuale qualità di parte della persona interessata nel procedimento.

Questo diritto d’informazione deve valere anche nei confronti dei datori di lavoro, che dispongono delle indicazioni sul reddito dei loro collaboratori e potrebbero già oggi essere obbligati a fornire tali informazioni nel quadro di una richiesta di acquisizione delle prove (ad es. in virtù