Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/39: Protocollo che modifica l’accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale · 48 pagine

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La lettera m introduce la definizione di «Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività», che designa il CARF dell’OCSE. Il CARF è allegato all’Accordo SAI Cripto-attività. Dal momento che determinate attività possono essere considerate sia cripto-attività pertinenti ai sensi del CARF sia attività finanziarie ai sensi dello SCC, determinate disposizioni dello SCC aggiornato consentono di limitare le doppie comunicazioni, lasciando flessibilità operativa alle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione che sono assoggettate a entrambi i quadri normativi. Poiché alcune disposizioni vi fanno riferimento, il CARF deve dunque essere definito nell’Accordo SAI CH-UE.

Le lettere n)–v) definiscono alcuni termini utilizzati nel nuovo titolo 2 sull’assistenza in materia di recupero. A tale proposito va menzionata in particolare la lettera n), che contiene una definizione dell’IVA (per la Svizzera corrispondente alla legge sull’IVA) e che quindi è fondamentale per il campo di applicazione dell’assistenza in materia di recupero, come pure la lettera t), che definisce la cerchia di persone interessate dall’assistenza amministrativa.

4.3.2 Paragrafi 6 e 7: modifiche delle disposizioni concernenti lo scambio automatico dell’Accordo

Art. 1 par. 6 Modifica dell’articolo 2 dell’Accordo – Scambio automatico di informazioni in relazione ai Conti Oggetto di Comunicazione

L’articolo 1 paragrafo 6 lettera a) modifica l’articolo 2 dell’Accordo, che precisa le informazioni che gli Stati devono scambiare, riportando le informazioni aggiuntive che gli Stati devono scambiare. Ciò corrisponde alla modifica della sezione 1 dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari. L’articolo 2 rivisto costituisce la base legale internazionale per lo scambio di queste informazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE.

L’articolo 1 paragrafo 6 lettera b) aggiunge un nuovo paragrafo, analogo alla parte G della sezione I dello SCC. Dal momento che determinate attività possono essere considerate sia cripto-attività pertinenti ai sensi del CARF sia attività finanziarie ai sensi dello SCC (p. es. azioni emesse sotto forma di cripto-attività), è stata aggiunta una clausola. Questa precisa che la comunicazione degli introiti lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di un’attività finanziaria secondo lo SCC non è prevista se tali informazioni sono comunicate conformemente allo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività. Si vogliono così limitare le doppie comunicazioni lasciando flessibilità operativa alle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione che sono assoggettate a entrambi i quadri normativi. Se le istituzioni finanziarie non sono tenute a trasmettere queste informazioni all’autorità competente secondo lo SCC, è importante che questo punto venga considerato anche nell’articolo concernente lo scambio automatico di informazioni tra gli Stati, poiché l’autorità competente di uno Stato non potrà trasmettere tali informazioni se non le ha ricevute da un’istituzione finanziaria.