Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/39: Protocollo che modifica l’accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale · 48 pagine
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norme in materia di protezione dei dati. In questo modo, il Protocollo di modifica del 20 ottobre 2025 contiene due preamboli distinti.
Il primo preambolo è specifico al presente Protocollo di modifica. Elenca le relazioni tra la Svizzera e l’UE nell’ambito della cooperazione fiscale internazionale, menziona l’obiettivo di applicare lo standard internazionale per lo scambio automatico di informazioni aggiornato tra le Parti contraenti ed espone il contesto che ha portato alla revisione dell’Accordo SAI CH-UE. Aggiorna le disposizioni concernenti la protezione dei dati e introduce la nuova eccezione relativa alle entità di utilità pubblica e l’assistenza in materia di recupero.
Il secondo preambolo è consolidato e verrà aggiunto all’Accordo SAI CH-UE mediante l’articolo 1 del Protocollo di modifica. In Svizzera verrà pertanto pubblicato nella RS. Tale preambolo riprende i punti principali del Protocollo di modifica del 27 maggio 2015, aggiorna i paragrafi concernenti la protezione dei dati e introduce altresì l’assistenza in materia di recupero.
4.3 Commento agli articoli del Protocollo di modifica
L’articolo 1 del Protocollo di modifica contiene le modifiche materiali dell’Accordo SAI CH-UE, dei suoi allegati e delle sue dichiarazioni congiunte. Consta di 14 paragrafi, che vengono passati in rassegna di qui seguito. Per maggiore chiarezza, il presente numero è suddiviso in sottocapitoli.
4.3.1 Paragrafi 1–4, 5, 9 e 10: disposizioni generali
I paragrafi 1–3 concernono le disposizioni generali. L’articolo 1 paragrafo 1 modifica il titolo dell’Accordo, l’articolo 1 paragrafo 2 introduce precisazioni linguistiche e l’articolo 1 paragrafo 3 inserisce il preambolo nell’Accordo (v. n. 4.2). L’articolo 1 paragrafo 4 introduce nuove definizioni nell’Accordo. Infine, dal momento che all’Accordo sono state aggiunte nuove disposizioni concernenti l’assistenza in materia di recupero, per questioni di chiarezza vengono aggiunti dei nuovi titoli mediante i paragrafi 5, 9, e 10 dell’articolo 1.
Art. 1 par. 1 Titolo dell’Accordo
Dal momento che il Protocollo di modifica aggiunge all’Accordo disposizioni concernenti l’assistenza in materia di recupero, il titolo dell’Accordo è stato modificato al fine di riflettere tale circostanza. L’Accordo prende il titolo di «Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti per migliorare l’adempimento fiscale internazionale».
Art. 1 par. 4 Modifica dell’articolo 1 dell’Accordo – Definizioni
L’articolo 1 definisce le espressioni utilizzate nell’Accordo.