Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/39: Protocollo che modifica l’accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale · 48 pagine

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Art. 1 par. 7 Modifica dell’articolo 3 dell’Accordo – Tempi e modalità dello scambio automatico di informazioni

L’articolo 1 paragrafo 7 modifica l’articolo 3 dell’Accordo concernente i tempi e le modalità dello scambio.

L’articolo 1 paragrafo 7 lettera a) precisa gli aspetti di diritto transitorio concernenti la trasmissione delle nuove informazioni secondo modalità coerenti con lo SCC aggiornato.

L’articolo 1 paragrafo 7 lettera b) precisa che le informazioni saranno scambiate per mezzo di un sistema comune di trasmissione («common transmission system», CTS) e secondo lo schema approvato dall’OCSE o qualsiasi altro sistema appropriato che potrà essere convenuto in futuro. Il CTS è già utilizzato nella prassi ma è stato previsto dopo la conclusione iniziale del Protocollo di modifica del 27 maggio 2015. L’articolo 3 paragrafo 5 dell’Accordo SAI CH-UE è abrogato dal momento che questo punto è ora disciplinato nel paragrafo 4.

4.3.3 Paragrafo 8: titolo relativo all’assistenza in materia di recupero

Art. 1 par. 8 Aggiunta di un titolo relativo all’assistenza in materia di recupero

L’articolo 1 paragrafo 8 del Protocollo di modifica inserisce un nuovo «Titolo 2» (Assistenza in materia di recupero) nell’Accordo SAI CH-UE. Tale titolo comprende 19 nuovi articoli (dall’art. 4a al 4s, trattati singolarmente qui di seguito:

Articolo 4a – Obiettivo

In questo articolo le Parti contraenti hanno definito l’obiettivo del presente titolo, che si concentra sull’assistenza in materia di recupero di crediti IVA. Tuttavia, il titolo contiene anche disposizioni relative allo scambio di informazioni e alla notifica per posta di documenti. Tali forme di assistenza amministrativa sono necessarie per garantire il corretto funzionamento dell’assistenza in materia di recupero.

Articolo 4b – Ambito di applicazione

L’assistenza in materia di recupero deve essere fornita per i crediti elencati al paragrafo 1 lettere a)–c). Secondo la lettera a) sono contemplati soltanto i crediti relativi all’IVA. Le lettere b) e c) estendono tale ambito di applicazione ai crediti che sono in relazione ai crediti IVA di cui alla lettera a), quali penali di natura amministrativa, comprese ammende, sanzioni, tasse e soprattasse, nonché interessi e altre spese.

Poiché l’UE prevede tra gli Stati membri un’assistenza globale in materia di recupero, al paragrafo 2 è stato stabilito che le disposizioni del presente titolo non pregiudicano la regolamentazione tra gli Stati membri. Questo paragrafo non ha alcuna rilevanza per la Svizzera.