Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/39: Protocollo che modifica l’accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale · 48 pagine

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Articolo 4c – Organizzazione

Per l’applicazione del presente titolo ciascuno Stato designa un ufficio centrale di collegamento. Questo funge da interlocutore primario di ogni Stato per l’applicazione delle disposizioni sull’assistenza in materia di recupero.

In Svizzera tale ufficio sarà rappresentato dall’AFC.

Articolo 4d – Richiesta di informazioni

Come già menzionato, per una corretta attuazione dell’assistenza in materia di recupero sono necessarie anche altre forme di assistenza amministrativa. L’articolo 4d garantisce che lo scambio di informazioni su richiesta, già concordato nell’articolo 5 dell’Accordo SAI CH-UE, si applichi anche all’esecuzione di crediti fiscali in sospeso. Il paragrafo 2 definisce inoltre il sistema di trasmissione dei dati da utilizzare. Poiché la Svizzera utilizza già tale sistema, non risulterà alcun onere di implementazione aggiuntivo.

Articolo 4e – Modalità di notifica

Senza un accordo internazionale, secondo la concezione svizzera, una notifica transfrontaliera diretta per posta di documenti ufficiali costituisce una violazione della territorialità e della sovranità dello Stato in cui avviene la notifica. Ciò significa che le autorità fiscali non possono recapitare gran parte dei documenti relativi alla procedura fiscale ai contribuenti che risiedono all’estero e che non hanno comunicato un indirizzo di recapito in Svizzera, oppure possono farlo solo per via diplomatica. Per simili casi, le disposizioni procedurali nazionali prevedono modalità di notifica alternative, ad esempio tramite pubblicazione in un foglio ufficiale o un annuncio pubblico. Tali modalità di notifica sono sfavorevoli soprattutto per i contribuenti poiché, sebbene dal punto di vista giuridico la notifica sia avvenuta, in molti casi il contribuente non ne viene a conoscenza e pertanto non ha nemmeno la possibilità di far valere i propri diritti.

Secondo l’articolo 17 paragrafo 3 della Convenzione sull’assistenza amministrativa, una Parte può procedere direttamente per mezzo posta alla notifica di un documento (della procedura di tassazione e di riscossione) a una persona che si trova sul territorio dell’altra Parte. Per la Svizzera il campo di applicazione materiale della Convenzione sull’assistenza amministrativa comprende le imposte sul reddito e sugli utili, le imposte sulla sostanza nonché le imposte sugli utili di capitale riscossi separatamente dall’imposta sul reddito o sugli utili. Non è invece contemplata, ad esempio, la notifica di documenti ufficiali nell’ambito dell’IVA.

Il presente articolo 4e colma tale lacuna, garantendo mediante un accordo internazionale che la notifica diretta per posta di documenti relativi a un credito di cui all’articolo 4b o al suo recupero possa avvenire direttamente per posta. Per via della formulazione utilizzata ciò è possibile non solo nell’ambito dalla procedura di recupero, bensì in tutta la procedura di tassazione e di riscossione.