Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/39: Protocollo che modifica l’accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale · 48 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo

Questa nuova possibilità della notifica per posta nell’ambito dell’IVA offre vantaggi anche all’autorità fiscale competente svizzera (AFC), poiché numerose persone residenti all’estero sono assoggettate all’IVA in Svizzera. Questa nuova modalità di notifica rende molto più facile la gestione della procedura e la comunicazione con il contribuente.

Articolo 4f – Domanda di recupero

Il paragrafo 1 stabilisce che il recupero di un credito di cui all’articolo 4b può essere eseguito solo in presenza di un titolo che consente l’esecuzione nello Stato richiedente. Le domande di recupero sono trasmesse tramite il sistema comune di trasmissione dell’OCSE, già utilizzato dalla Svizzera. Pertanto, non insorge alcun onere di implementazione supplementare.

Il paragrafo 2 obbliga lo Stato richiedente a trasmettere tempestivamente all’autorità interpellata informazioni nuove rilevanti, come quelle relative al pagamento avvenuto di un debito fiscale da eseguire.

Articolo 4g – Condizioni che disciplinano le domande di recupero

A integrazione dell’articolo 4f, l’articolo 4g stabilisce ulteriori condizioni per la domanda di recupero. Conformemente al paragrafo 1, non è sufficiente la presenza di un titolo che consente l’esecuzione nello Stato richiedente; per contro, il credito o il titolo che ne consente l’esecuzione non devono essere contestati nello Stato richiedente. Ciò assicura che nella prassi possano essere presentate domande di assistenza in materia di recupero solo per crediti passati in giudicato. I criteri scelti (carattere esecutivo e assenza di contestazioni) consentono anche di descrivere meglio il concetto di passaggio in giudicato, la cui definizione varia a livello internazionale. Inoltre, anche in caso di rimedi giuridici straordinari in corso non è possibile prestare assistenza in materia di recupero nello Stato richiedente. Se nello Stato richiedente è stato esperito un rimedio giuridico dopo la presentazione della domanda di recupero, occorre procedere secondo l’articolo 4j.

Come per altre forme di assistenza amministrativa, anche nel caso dell’assistenza in materia di recupero si applica il principio di sussidiarietà. A tale proposito, il paragrafo 2 stabilisce che una domanda di recupero può essere presentata solo se, conformemente alla lettera a), nello Stato richiedente sono state applicate le opportune procedure di recupero disponibili, a meno che non sia ovvio che non vi sono beni utili al recupero in tale Stato o che tali procedure non porteranno al pagamento integrale del credito e l’autorità richiedente è in possesso di informazioni indicanti che l’interessato dispone di beni nello Stato dell’autorità interpellata. Inoltre, l’assistenza adeguata in materia di recupero disponibile deve essere stata richiesta dalle giurisdizioni che sono tenute a fornire un’assistenza in materia di recupero analoga a quella di cui al presente titolo, se esiste una chiara indicazione dei beni disponibili in tale giurisdizione e l’assistenza in materia di recupero comporterà probabilmente il pagamento integrale del credito (lett. b)). Ciò significa che gli Stati membri dell’UE devono aver esaurito tutti i rimedi dell’assistenza in materia di recupero intracomunitaria prima di poter presentare una domanda nei confronti della Svizzera.